Sindaco e dirigenti responsabili penalmente per la morte del dipendente in base alla concreta ripartizione delle funzioni
Solo l'accertamento delle modalità organizzative dell'apparato comunale consente di verificare se ci sia la delega
Per la morte sul lavoro del dipendente comunale non è automaticamente responsabile il sindaco, ma può esserci in concreto una responsabilità del funzionario o del dirigente che abbia assunto la gestione del rischio dell'attività. Al fine di individuare tale posizione di garanzia, è necessario verificare la concreta organizzazione della struttura amministrativa comunale, nonché l'effettiva pianificazione dei servizi amministrativi e delle ripartizioni di funzioni tra i vari soggetti. Solo l'accertamento delle modalità organizzative dell'apparato comunale consente di verificare se ci sia una delega di funzioni. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 42062, depositata ieri.
La vicenda
La decisione si riferisce all'infortunio mortale occorso a un dipendente di un piccolo comune calabrese, operaio addetto al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, al quale un ordine di servizio sottoscritto dal responsabile dell'ufficio dei servizi del personale affidava il compito di potare gli alberi presenti sul territorio comunale. Il lavoratore per tale mansione non riceveva alcuna formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, né alcun dispositivo di protezione individuale. Sfortunatamente, mentre si trovava su un albero di altezza pari a 2 metri, l'uomo cadeva sbattendo violentemente il capo e morendo in seguito alle ferite riportate. Di qui la condanna per omicidio colposo - in entrambi i gradi di giudizio di merito - nei confronti del sindaco, responsabile in virtù della posizione di garanzia da lui ricoperta, di non aver redatto il documento di valutazione dei rischi, di non aver formato i lavoratori e di non aver fornito agli stessi nemmeno i dispositivi minimi di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di potatura.
Il primo cittadino ricorreva però in Cassazione, affermando, in sostanza, di non essere stato lui a mandare allo sbaraglio il lavoratore. Non esisteva, infatti, alcun ordine di servizio a lui riferibile che autorizzasse il responsabile dell'ufficio dei servizi del personale ad avviare l'attività di potatura degli alberi. A pagare le conseguenze penali dell'incidente, pertanto, doveva essere quest'ultimo, assieme al funzionario responsabile dell'attività lavorative effettuate all'esterno, presente al momento del sinistro.
Le modalità di attribuzione dell'incarico
La Cassazione ha accolto il ricorso del sindaco bacchettando duramente i giudici di merito per aver condannato il primo cittadino per un così grave reato con una ricostruzione della vicenda piena di «vistose carenze motivazionali». Manca, infatti, nella decisione impugnata «l'accertamento delle modalità organizzative concrete dell'apparato comunale», propedeutico all'esame della presenza o meno di una delega di funzioni, che sia tale da trasferire le responsabilità dal Sindaco al dirigente o al funzionario, alla stregua di quanto previsto in ambito privato dall'articolo 16 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs n. 81/2008). I giudici di merito, infatti, avrebbero dovuto verificare l'organizzazione generale dell'ente comunale, per stabilire se il responsabile dell'ufficio dei servizi del personale avesse la competenza per assegnare una mansione ad un lavoratore non addetto ad altri compiti, ovvero se lo stessa attività di potatura potesse essere attribuita in mancanza di un ordine scritto da parte del sindaco.