Sindaco-ingegnere, violare il dovere di astensione non è esercizio abusivo della professione
Obbligo a tutela delle ragioni di trasparenza e buon andamento della Pa, nonché per evitare che il mandato elettivo sia sviato dall’interesse personale dell’amministratore
Con la sentenza n. 25937/2025, la Cassazione, Sezione VI, si è soffermata sul delicato rapporto intercorrente tra l’articolo 78, comma 3, del Dlgs 267/2000 (dovere di astensione in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici per i professionisti che siano componenti della giunta comunale) e l’articolo 348 del codice penale, riguardante l’esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Il fatto
In tale contesto la procura della...




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