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Sindaco sospeso: se non è stato designato un vice, serve il commissario prefettizio

Anche se lo statuto comunale prevede che l'assenza temporanea di entrambi sia coperta dall'assessore più anziano

di Manuela Sodini

La mancata designazione del vicesindaco in costanza della sospensione del sindaco dell'ente comporta la nomina di un commissario prefettizio, questo anche nel caso in cui lo statuto comunale preveda l'ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco e disponga che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall'assessore più anziano di età. Questa la sintesi della massima contenuta nel parere reso dal ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

La questione oggetto del parere riguarda la mancata designazione del vicesindaco, dopo le dimissioni rassegnate dal precedente incaricato, in costanza di sospensione secondo l'articolo 11, comma 2, del decreto 235/2012 disposta nei confronti del sindaco dell'ente. Il decreto 235/2012 è quello che contiene le disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge anticorruzione (Legge 190/2012).

Il segretario comunale chiede se «al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni di sindaco» sia ipotizzabile in questo caso fare ricorso al vigente statuto comunale che prevede l'ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco, stabilendo che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall'assessore più anziano di età.

L'articolo 53 del Testo Unico degli enti locali stabilisce che «il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione».

La norma, precisa il ministero, presuppone la permanenza in carica del vicesindaco, essendo rimessa esclusivamente a tale figura l'espletamento delle funzioni vicarie in caso di sospensione del sindaco e anche in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Nel parere, richiamando anche il parere n. 94 del 21 febbraio 1996 del Consiglio di Stato, si afferma che la sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, mentre nel caso di sospensione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, decreto 235/2012 non si tratta di un mero e occasionale impedimento di fatto, ma costituisce una interdizione giuridica, sia pure a titolo di sospensione, ad esercitare le relative funzioni, le quali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse al vicesindaco come prevede espressamente l'articolo 53, comma 2, del decreto 267/2000.

Lo statuto comunale dell'ente regolamenta il caso di assenza o di impedimento temporaneo di entrambe le figure del vertice cittadino, mentre non contempla l'ipotesi di sostituzione delle funzioni di vicesindaco in caso di mancata designazione di tale figura.

Il parere del ministero conclude quindi affermando che, attesa la mancanza della figura del vicesindaco cui affidare le funzioni del sindaco in vigenza del periodo di sospensione, e non potendo trovare applicazione l'ipotesi prevista dallo statuto comunale, in quanto riferito al caso di assenze o impedimento del sindaco o del vicesindaco a carattere del tutto occasionale e temporaneo, si dovrà procedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell'articolo 19 del Regio Decreto 383/1934.

Al commissario prefettizio verranno conferiti i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino.

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