Urbanistica

Sismabonus ok anche senza migliorare la classe di resistenza dell'edificio

La struttura del superbonus rende di fatto irrilevante la classificazione sismica

di Giuseppe Latour

La classificazione sismica diventa irrilevante ai fini fiscali. È l’effetto delle nuove norme in materia di superbonus, dopo il passaggio parlamentare della legge di conversione del decreto Rilancio. Il 110% archivia, infatti, il modello degli incentivi parametrati ai salti di classe nella sicurezza complessiva dell’edificio (introdotto dal vecchio sismabonus), per preferire un modello piatto, che premia allo stesso modo tutte le operazioni di messa in sicurezza antisismica.

Il comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio introduce una detrazione del 110% per le spese relative a interventi antisismici, nel periodo che va da luglio 2020 a dicembre 2021. Questa detrazione si applicherà in modo indifferenziato a tutte le ipotesi previste finora dal sismabonus, compresa quella che non richiede la classificazione sismica, attualmente incentivata al 50 per cento.

Si tratta, nello specifico, degli interventi di messa in sicurezza su parti strutturali degli edifici avviati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2). Sono opere attualmente incentivate al 50% che, in base alla formulazione del nuovo incentivo, ora passano in blocco al 110 per cento.

Questo rende, nella sostanza, quasi irrilevante il richiamo alle norme successive in materia di sismabonus, nelle quali si fa riferimento agli interventi che consentono di ottenere il salto di una o due classi di rischio. Con il vecchio assetto, questo salto portava a ottenere un premio fino all’85 per cento. Adesso, invece, non sarà necessario dimostrare questo salto perché, in ogni caso, si potrà ottenere lo sconto massimo.

Questo non significa che qualsiasi intervento rientrerà nel perimetro della messa in sicurezza antisismica. L’efficacia degli interventi - come ricorda lo stesso articolo 119 - andrà asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. Bisognerà, però, genericamente attestare l’efficacia, senza spiegare nel dettaglio qual è il livello di miglioramento ottenuto, come succedeva con la vecchia classificazione.

La diagnosi andrà, come avviene ora, allegata al titolo abilitativo con il quale si chiede al Comune l’autorizzazione dell’intervento. E avrà una struttura simile alla vecchia classificazione, come dice il richiamo al decreto del Mit 58/2017. La sua validità sarà, quindi, più legata agli aspetti amministrativi che a quelli fiscali.

Da questo assetto, comunque, potrebbero derivare diverse conseguenze negative. Come spiegano da Ingegneria sismica italiana (Isi), associazione che riunisce tutti i diversi operatori di questo settore: «L’articolo 119 comma 4, pur citando il Dm 58/2017, di fatto elimina ogni premialità legata alla classificazione e allinea al 110% di detrazione ogni intervento strutturale». In questo modo viene posto «sullo stesso piano qualsiasi intervento strutturale nella finestra temporale luglio 2020–dicembre 2021; di fatto, in sintesi, rendendo antieconomico intervenire in maniera efficace e performante».

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