Sismabonus, ok allo sgravio del 75%-85% anche per gli appartamenti in permuta con l'impresa
Sì all'applicazione del sismabonus anche agli immobili oggetto di permuta con l'impresa di costruzione. Il via libera dell'Agenzia delle Entrate è contenuto nella risposta n.354/2019 a un apposito quesito di un contribuente. La situazione prospettata prevede che l'immobile a uso abitativo - in con proprietà con più membri della famiglia - venga trasferito, a titolo di permuta, all'impresa di costruzione, la quale, dopo aver demolito e ricostruito, cederà ai contribuenti due nuove unità immobiliari. Il contribuente fa espresso riferimento al sismabonus (Dl 63/2013 articolo 16 comma 1-septies).
La risposta positiva del fisco è chiara e forte: «Si ritiene che - nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa di riferimento, ai fini dell'applicazione del beneficio in esame - l'Istante e gli altri comproprietari possono fruire, anche nell'ipotesi prospettata di permuta, della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 75 o dell'85 per cento (a seconda che dagli interventi realizzati dall'impresa sull'immobile derivi la diminuzione di una o due classi di rischio sismico) del prezzo delle unità immobiliari (che verranno ad esistenza) risultante dal contratto di permuta». La risposta positiva poggia sulla «sostanziale analogia» dei due istituti: permuta e vendita. Tuttavia, le Entrate osservano che «la differente causa giuridico-economica posta a fondamento dei predetti contratti non esclude che in entrambi i negozi si realizzi una cessione a fronte di un corrispettivo. A tal fine, è comunque necessario indicare in atto il conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati».
Rispondendo alla seconda parte del quesito, L'agenzia fiscale esclude invece che il contribuente possa acquisire i crediti di imposta corrispondenti alle detrazione di altri familiari. «I predetti crediti - chiarisce l'agenzia delle Entrate - potranno, invece, essere ceduti alle imprese che hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione del credito medesimo».
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
La risposta dell'Agenzia delle Entrate n.354/2019
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di Alessandro Borgoglio