Personale

Smart working, nella Pa c’è l’obbligo degli accordi individuali per tutti

Il diritto al lavoro agile è solo per salute. Anche in questo caso serve l’intesa

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di Consuelo Ziggiotto

Anche per il datore di lavoro pubblico è in vigore fino al 30 giugno prossimo il dovere di assicurare lo smart working ai lavoratori affetti da particolari patologie, con una differenza di rilievo rispetto al privato, quella cioè di dover sottoscrivere l’accordo individuale.

Gli emendamenti apportati con la legge di conversione del decreto Milleproroghe tornano a dividere le strade tra pubblico e privato: il diritto al lavoro agile per i genitori di figli under 14 è un diritto che può essere fatto valere solo dai dipendenti del settore privato, previsto dall’articolo 90 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), ora prorogato nei contenuti fino al 30 giugno 2023. Quindi lo stesso diritto non può essere fatto valere dai dipendenti del settore pubblico.

La disposizione garantisce il medesimo diritto al lavoro agile anche ai lavoratori più esposti al rischio di contagio dal Covid, sempre nel settore privato e sempre senza accordo.

Doppio binario per i fragili

Le tutele dei lavoratori fragili viaggiano perciò fino al 30 giugno su due binari: quello tracciato dalla legge di Bilancio 2023 per i lavoratori con patologie più gravi, e quello dell’articolo 90 del decreto Rilancio. Il primo è rivolto ai lavoratori pubblici e privati, e impone ai datori di lavoro di assicurare il lavoro agile ai lavoratori affetti dalle patologie indicate nel decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

Il secondo, che si sovrappone parzialmente al primo, riconosce il medesimo diritto ai lavoratori fragili del privato, anche in assenza di accordo individuale.

L’obbligo di accordo nella Pa

Va ricordato che l’obbligo dell’accordo individuale accompagna il pubblico impiego dal 15 ottobre 2021, cioè dai tempi del rientro in servizio dopo la pandemia, insieme al vincolo della prevalenza della prestazione lavorativa resa in presenza rispetto a quella resa a distanza. Vincolo che si applica a tutti i lavoratori agili nella Pa, e che compare tra le condizionalità e i fattori che abilitano l’applicazione del modello organizzativo elencati nel decreto attuativo del Dl 80/2021, che ha definito i contenuti della sottosezione riferita al lavoro agile nel Piao (Piano integrato di attività e organizzazione).

Nel pubblico impiego quindi, la coda lunga delle disposizioni emergenziali riferite al lavoro agile abbraccia soltanto i lavoratori fragili, che potranno vantare fino al 30 giugno il diritto allo smart working integrale, senza il vincolo della prevalenza della prestazione lavorativa resa in presenza, a condizione che l’attività si presti a essere resa a distanza.

Che cosa può fare il dirigente

Le uniche pedine che possono essere mosse dal dirigente pubblico sono quelle che consentono di riconoscere lo smart working integrale, dove questo protegge la salute dei lavoratori molto fragili e dove questa soluzione sia percorribile perchè le mansioni svolte dal lavoratore lo consentono.

In caso contrario, va provata la soluzione dell’adibizione del dipendente a una diversa mansione. Se questa opzione non è percorribile, l’assenza non può più essere esclusa dal comporto dove giustificata dal certificato medico.

Per gli altri lavoratori, si applica la possibilità del lavoro agile, come stabilita dagli accordi individuali e come regolata nell’organizzazione dei diversi uffici.

La priorità nel lavoro agile

Per tutti gli altri dipendenti, anche nella Pa, continuano ad applicarsi i contenuti della legge 81/2017 e la disciplina contrattuale che non riconoscono un diritto al lavoro agile ma garantiscono corsie preferenziali, nel riconoscimento di questa modalità della prestazione - se attivata negli uffici - a particolari categorie di lavoratori (ad esempio genitori di figli under 12 o disabili gravi e lavoratori con disabilità gravi).

Queste corsie preferenziali possono essere percorse solo se l’amministrazione è in grado di dimostrare di poter centrare l’obiettivo del valore pubblico, vale a dire un modo di lavorare nuovo - quello agile appunto - che produca un efficientamento e che rispetti il vincolo della prevalenza della prestazione lavorativa resa in presenza.

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