Fisco e contabilità

Soccorso finanziario, permessi retribuiti, incentivi per funzioni tecniche e gestione economale

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

SOCCORSO FINANZIARIO E SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
Nell'ipotesi di una società in liquidazione sarebbe arduo spiegare in termini di razionalità economica l'eventuale scelta di un ente che, in caso di incapienza del patrimonio sociale, si accolli l'onere dei debiti di questa società, la quale per definizione, non può assicurare la prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell'attività sociale caratteristica. Il divieto finanziario per le società in liquidazione opera, a maggior ragione, con vincoli superiori a quelli previsti dall'articolo 14 del Dlgs 175/2016, mancando in nuce il perseguimento delle finalità istituzionali a cui era precipuamente deputata l'attività della partecipata. In questo caso l'apporto finanziario dell'ente socio viene infatti a tradursi in un accollo delle passività societarie, totalmente privo delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale. Per giustificare tale scelta, l'ente dovrebbe dimostrare in modo obiettivo la necessità dell'operazione per il perseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto alla continuità aziendale; senonché detti interessi pubblici alternativi semplicemente non ricorrono nella mera ipotesi della liquidazione societaria.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO EMILIA ROMAGNA - PARERE N. 67/2022

ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI
Gli oneri derivanti dalla fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'articolo 80 del Dlgs 267/2000, da parte dei dipendenti di società per azioni a totale capitale pubblico e di enti pubblici economici totalmente controllati dallo Stato, sono a carico dell'ente locale (partecipante o meno al capitale sociale) presso il quale i suddetti lavoratori esercitano le funzioni pubbliche previste dall'articolo 79 del Tuel e, conseguentemente, devono essere rimborsati da quest'ultimo alla società datrice di lavoro e all'ente pubblico datore di lavoro.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SARDEGNA - PARERE N. 90/2022

PRESUPPOSTI DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in ordine alla possibilità di stanziare risorse per incentivi tecnici anche nell'ipotesi di affidamento di appalti lavori, servizi e forniture con procedure non competitive, si sono pronunciate in più occasioni, con orientamento interpretativo concorde, escludendo che queste modalità operative possano ritenersi idonee ai fini del riconoscimento degli emolumenti in parola. Presupposto indefettibile per l'applicazione dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici è ritenuta "in modo unanime e pacifico […] l'esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell'importo posto "a base di gara" il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche".
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SARDEGNA - PARERE N 96/2022

GESTIONE ECONOMALE
Le spese economali costituiscono una deroga o un'eccezione rispetto al principio della programmazione degli acquisti nelle pubbliche amministrazioni e sono, in linea di massima, dirette a far fronte a esigenze impreviste, non programmabili e inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento della struttura amministrativa. Proprio il carattere derogatorio e residuale delle spese economali giustifica la necessaria limitatezza dei fondi posti a disposizione dell'economo da parte dell'amministrazione, al fine anche di evitare indebite elusioni della normativa di contabilità pubblica in materia di contratti di acquisto e di fornitura.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL LAZIO - SENTENZA N. 443/2022

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