Appalti

Soccorso istruttorio, i giorni festivi non contano sul termine per la produzione dei documenti

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di Antonio Nicodemo

In tema di soccorso istruttorio, nella definizione del termine entro il quale produrre la documentazione richiesta dalla stazione appaltante non vanno computati i giorni festivi. Tanto è stato stabilito dal Tar Lazio con la sentenza n. 3750/2020.
Per il Giudice amministrativo romano è, infatti, illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara nel caso in cui la richiesta della documentazione integrativa sia stata formulata il 24 dicembre, con termine per il deposito il 27 dicembre e l’impresa concorrente abbia comunque ottemperato due giorni dopo il termine ultimo fissato dalla Pa.
Da ciò consegue che per il corretto calcolo sia del termine indicato nel comma 9 dell’articolo 83 del Dlgs n. 50/2016 sia del termine eventualmente indicato dal bando di gara, occorre tener conto dei soli giorni lavorativi.

La vicenda in esame
Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica indetta da Roma Capitale, con nota consegnata il 24 dicembre, l’Ufficio procedente ha comunicato ad uno dei partecipanti le carenze riscontrate dal Rup nella busta “A”, assegnando termine per il deposito della documentazione mancante sino al 27 dicembre alle ore 10.00, avvertendo che, in mancanza della documentazione richiesta, avrebbe proceduto alla sua esclusione dalla gara.
L’impresa destinataria della comunicazione dal canto suo, con diffida inviata il 27 dicembre, evidenziava le proprie doglianze sulla legittimità del modus procedendi dell’Amministrazione. Due giorni dopo l’operatore economico comunque ottemperava alla richiesta della stazione appaltante. Nonostante ciò veniva escluso.

L’iter logico argomentativo seguito dal Tar Lazio
Le conclusioni cui è giunto il Tar Lazio con la sentenza oggetto del presente commento sono il risultato del seguente iter logico argomentativo.
Nella vicenda esaminata l’art. 9 dell’avviso di gara prevede che in caso di mera irregolarità dell’offerta «il Rup sospenderà la procedura in atto per concedere un termine dopo la richiesta trasmessa via Pec non oltre 3 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) per integrare o sanare la documentazione di gara all’organismo partecipante. Decorso inutilmente detto termine il Rup procederà all’esclusione dell’organismo partecipante».
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata, si evince che con nota consegnata il 24 dicembre, l’Ufficio procedente ha comunicato ad uno dei partecipanti le carenze riscontrate dal Rup nella busta “A”, assegnando termine per il deposito della documentazione mancante sino al 27 dicembre alle ore 10.00, avvertendo che, in mancanza della documentazione richiesta, avrebbe proceduto alla sua esclusione dalla gara.
Dalla mera sequenza di detti atti il Giudice amministrativo ha evinto la violazione della lex specialis da parte dell’Amministrazione capitolina in quanto tra il 23 dicembre, data di adozione della nota di comunicazione delle carenze riscontrate in ordine alla busta A, e il 27 dicembre, termine entro il quale produrre la documentazione integrativa richiesta, non intercorrono i tre giorni lavorativi previsti dall’art. 9 dell’avviso, non essendo revocabile in dubbio che il 25 e il 26 dicembre sono giorni festivi e, per gli effetti, non vanno computati nel termine assegnato.

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