Appalti

Soccorso istruttorio inapplicabile nella fase preliminare del project financing

Tar Sicilia: la valutazione della proposta dell'aspirante promotore rappresenta una «fase prodromica, antecedente al vero e proprio procedimento selettivo»

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di Dario Immordino

L'Amministrazione può legittimamente rigettare una proposta di project financing carente di elementi essenziali, senza necessità di attivare il soccorso istruttorio. Ciò perché, per quanto procedimentalizzata, la valutazione della proposta di project financing non costituisce un procedimento in senso proprio né una procedura di gara caratterizzata dal confronto competitivo tra operatori economici, ma una fase preliminare concernente la valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore.

L'amministrazione in questa fase non è chiamata a scegliere la migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati (e quindi soggetta alle ordinarie regole di garanzia partecipativa), né a rilasciare una concessione o autorizzare una specifica attività, ma deve esclusivamente accertare l'esistenza di uno specifico interesse pubblico alla realizzazione di un'opera con le modalità del project financing e la rispondenza della proposta formulata dall'aspirante promotore a detto interesse pubblico. In considerazione di ciò nella fase preliminare del project financing non operano le garanzie del contraddittorio prescritte per gli ordinari procedimenti amministrativi né le regole, come il soccorso istruttorio, strumentali a garantire il favor partecipationis.

Lo ha statuito il Tar Catania con la sentenza 933/2022, sull'assunto che la valutazione della proposta dell'aspirante promotore rappresenta una «fase prodromica, antecedente al vero e proprio procedimento selettivo, cui le garanzie partecipative ex lege si attagliano», motivo per cui «l'incompletezza della proposta del privato non obbliga l'ente all'attivazione del soccorso procedimentale».


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