Appalti

Soccorso istruttorio integrativo, bastano anche pochi giorni se indicati nel capitolato

Anche se questi termini siano caduti in giorni tipicamente dedicati alle ferie con chiusura generalizzata di uffici

di Stefano Usai

Secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 1759/2021, deve ritenersi legittimo l'operato della stazione appaltante che ha previsto un termine perentorio per rispondere all'istanza del soccorso istruttorio "integrativo" (articolo 83, comma 9 del Codice) anche se questi termini siano caduti «in giorni tipicamente dedicati alle ferie con chiusura generalizzata di uffici» considerato che tale accadimento rappresenta «una circostanza sfortunata, derivata dai tempi di gara che hanno condotto alla chiusura del procedimento in quei giorni».

Secondo il giudice, quindi, con conseguente riforma della sentenza di primo grado del Tar Sardegna, sezione II, n. 112/2020, nulla si può addebitare alla stazione appaltante se questa ha chiaramente esplicitato i termini del soccorso e, soprattutto - acclarata la correttezza della richiesta di soccorso istruttorio - questi termini risultino anche giustificati dalla necessità di avere l'affidataria per assicurare il nuovo servizio (nel caso di specie un servizio di trasporto scolastico).

Da notare che nella sentenza si evidenzia che proprio il capitolato tecnico, che riportava anche il termine entro cui gli operatori avrebbero dovuto soddisfare le istanze di soccorso non è stato oggetto di una specifica impugnazione, decisione che per ciò stesso ha legittimato l'operato della stazione appaltante.

Nel caso trattato la stazione appaltante, in relazione alla richiesta del fatturato triennale specifico precedente al bando di gara - che comprendeva anche l'annualità 2018/2019 - accertava che nel Dgue il dato non veniva indicato dalla concorrente. Questa carenza determinava l'attivazione del soccorso istruttorio integrativo per l'annualità in parola che non veniva, però, soddisfatto con conseguente esclusione dell'impresa interessata. Da notare che in primo grado, il giudice ha ritenuto non corretta l'attivazione del soccorso istruttorio integrativo per il fine «di sopperire a mancanze nella documentazione afferente la capacità tecnica economica (servizi identici)».

Da qui l'affermazione, classica ma che non ricorreva nel caso di specie, secondo cui – come orientamento consolidato in giurisprudenza - «nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, non è possibile ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 83, co. 9, del d.lgs. 50/2016, al fine di sanare irregolarità essenziali afferenti all'offerta tecnica ed economica (T.a.r. Sardegna, Sez. I, 9 aprile 2019, n. 340)».

Secondo il giudice isolano, pertanto, sarebbero «stati confusi due piani e cioè il vero e proprio soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016 e quella che, invece, è una normale richiesta di chiarimenti che fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione appena citata».

In realtà, dalla lettura della sentenza in commento, emerge la carenza su uno specifico dato richiesto dalla stazione appaltante che, effettivamente, non era stato prodotto nel Dgue (l'ultima annualità del fatturato del triennio richiesto) e neppure integrato in seguito al soccorso istruttorio integrativo di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice dei contratti. Requisito, inoltre, il cui possesso consentiva anche l'attribuzione di un punteggio specifico. Non a caso nella legge di gara si chiariva l'esigenza di tale indicazione «al fine dell'attribuzione del punteggio" considerato che sarebbero stati "presi in considerazione i servizi svolti per conto di pubbliche amministrazioni accreditate all'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni)».

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