Appalti

Soccorso istruttorio, se la Pa ha dei dubbi non può escludere il concorrente: deve dialogare

Il principio affermato dall'Anac (in linea con la giurisprudenza) in un parere di precontenzioso

di Massimo Frontera

Se in sede di soccorso istruttorio la Pa non è soddisfatta dei chiarimenti forniti dall'operatore economico non può escluderlo dalla gara ma deve replicare chiedendo ulteriori delucidazioni e chiarimenti. Lo afferma l'Anac in un recente parere di precontenzioso fornito a un'impresa capogruppo di un raggruppamento che è stata esclusa dalla committenza (Autostrade) per una imprecisione. Nell'indicare la cifra della fideiussione l'impresa ha scritto nel testo della polizza 52mila euro invece di 72mila euro. Sempre in sede di offerta ha poi indicato la cifra corretta in una "appendice" alla polizza, scrivendo che «a differenza di quanto erroneamente indicato in polizza la somma garantita è di euro 72.000,00 (…). Fermo e invariato il resto».

Il caso
La commissione di gara, di fronte alla discordanza ha attivato il soccorso istruttorio per dare la possibilità all'impresa di chiarire; ma successivamente ha preso la decisione di escludere l'operatore economico perché i documenti forniti non sono stati giudicati sufficienti a chiarire il dubbio. L'impresa, infatti, in sede di soccorso istruttorio ha ribadito che «con la presente appendice che forma parte integrante della polizza suindicata si precisa quanto segue: a differenza di quanto erroneamente indicato in polizza la somma garantita è di euro 72.000,00». Però poi nello stesso documento ha nuovamente indicato che la «attuale somma assicurata è pari a euro 52.000,00».

Il parere dell'Anac
In merito alla questione della persistente contraddittorietà, l'Anac ha osservato che la cifra di 72mila euro è indicata nella «parte del modello deputata a contenere la manifestazione di volontà negoziale finalizzata ad integrare o modificare il testo della polizza» e che invece la cifra di 52mila euro erroneamente indicata in altra parte del modulo sia priva di efficacia negoziale. Ma il vero punto è che la stazione appaltante, di fronte al ripetersi dell'incongruenza avrebbe dovuto «dar luogo ad un'interlocuzione con l'operatore economico finalizzata ad ulteriore precisazione e chiarificazione dei dubbi emersi dall'analisi della documentazione prodotta, giudicata non esaustiva o pienamente soddisfacente». La decisione invece di escluderla dalla competizione «senza porre in essere un'adeguata attività interpretativa sulla base dei criteri normativi di interpretazione del contratto o, in subordine, senza richiedere ulteriori chiarimenti, appare in contrasto con i richiamati principi generali che informano la disciplina dei contratti pubblici».

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