Amministratori

Società partecipate, niente compensi agli amministratori locali nominati nei Cda

Poiché la finalità è quella di ridurr la spesa pubblica e i costi degli organi di governo e degli apparati pubblici

di Amedeo Di Filippo

Nessun compenso può essere corrisposto all'amministratore di un ente locale a seguito della carica, dallo stesso assunta, di amministratore di una società di capitali partecipata dallo stesso ente, in quanto la norma della legge finanziaria del 2007 è applicabile a ogni ipotesi di partecipazione a prescindere dalla forma diretta, indiretta, maggioritaria, minoritaria, poiché la finalità è quella di riduzione della spesa pubblica e contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici. È quanto ha sostenuto la sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con la deliberazione n. 110/2022.

Il caso
Un sindaco ha posto alla sezione un quesito sulla interpretazione dell'articolo 1, comma 718, della legge 296/2006, che preclude la corresponsione di emolumenti a carico delle società di capitali partecipate dall'ente locale nel caso di assunzione, da parte dell'amministratore dello stesso ente, della carica di componente degli organi di amministrazione della società partecipata. Chiede in particolare se la disposizione trova applicazione anche nel caso in cui un consigliere comunale venga nominato componente dell'organo di amministrazione di una società partecipata indirettamente dal comune di appartenenza. In via subordinata, chiede se l'eventuale opzione tra il gettone di presenza spettante per la partecipazione al consiglio e il compenso quale componente dell'organo di amministrazione abbia rilevanza sull'applicabilità del citato comma 718. Tale comma dispone che l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

Il compenso
La sezione Veneto ricorda che il comma 718 non modifica il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità recato dagli articoli 60 e 63 del Tuel nell'escludere che l'assunzione, da parte di un amministratore locale, della carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di emolumenti a carico della società. La norma si riferisce genericamente alle «società di capitali partecipate» senza formulare alcuna distinzione in relazione alla forma di partecipazione e persegue la finalità di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici.
Condividendo gli orientamenti espressi da altre sezioni, i magistrati contabili veneti affermano che il comma 718 deve ritenersi applicabile a ogni ipotesi di partecipazione societaria dell'ente locale, sia perché la formulazione generica della disposizione, priva di specifici limiti applicativi, la renda chiaramente riferibile a ogni tipo di partecipazione societaria, diretta o indiretta, maggioritaria o minoritaria; sia perché il divieto introdotto dalla norma, più che incidere direttamente sulla disciplina civilistica delle società partecipate, sancisce un obbligo (negativo) a carico degli amministratori, obbligo che sarebbe illogico supporre limitato ai soli casi di partecipazione diretta, ovvero maggioritaria, nel contempo precisando che la norma è di immediata applicazione, non necessitando di modifiche statutarie o di determinazioni di competenza dei soci, da assumersi quindi in sede assembleare. Una diversa interpretazione della norma sarebbe contraria allo spirito della medesima legge e delle altre correlate, tutte volte alla riduzione della spesa e, nel caso di specie, al contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici.

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