Fisco e contabilità

Soggette a Tosap le impalcature sui marciapiedi per ristrutturare le case ex Iacp

Per fruire dell'esenzione non è sufficiente che a occupare il suolo sia un ente pubblico non economico

di Cosimo Brigida

Si applica la Tosap alle occupazioni di marciapiedi cittadini effettuate dalla Agenzia per la casa (ex Iacp) con strutture metalliche, utilizzate per interventi di ristrutturazione edile su edifici per civile abitazione di sua proprietà, concessi in locazione a canone agevolato. Lo stabilisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 386/2022 secondo cui ciò che viene in rilievo ai fini dell'applicazione dell'esenzione Tosap prevista Dlgs 507/1993, articolo 49, comma 1), lettera a) è la finalità specifica dell'occupazione in concreto effettuata e non le finalità assistenziali "generali" in capo al soggetto occupante. Pertanto per fruire dell'esenzione non è sufficiente la circostanza che a occupare il suolo sia un ente pubblico non economico, essendo necessario anche che l'occupazione sia effettuata con finalità assistenziali.

La controversia è sorta in seguito all'emissione di avvisi di accertamento Tosap con cui erano state sottoposte a tassazione le occupazioni di marciapiedi cittadini effettuate con strutture metalliche, utilizzate per l'esecuzione di lavori edili su un edificio per civile abitazione di proprietà dall'Agenzia per la casa. La Suprema Corte pertanto è stata chiamata a decidere se possa applicarsi l'esenzione Tosap in caso di occupazione di suolo pubblico da parte dell'Agenzia per la casa, per effettuare interventi di manutenzione su un proprio edificio.

Secondo la Corte la lettura della norma rende evidente che ai fini del beneficio fiscale devono sussistere sia il requisito soggettivo, dato dall'essere il soggetto occupante un ente pubblico non economico, sia il requisito oggettivo, dato dalla circostanza che l'occupazione sia effettuata nel perseguimento di una delle finalità tipiche indicate dalla norma stessa.

Diversamente, ove rilevasse soltanto la finalità statutaria dell'ente, la norma non avrebbe imposto anche un requisito oggettivo specifico, in quanto sarebbe stato sufficiente fare riferimento alla natura e agli scopi degli enti che possono beneficiare della esenzione. In tal caso, l'esenzione sarebbe spettata agli enti predetti per qualsivoglia occupazione di spazio pubblico; la norma invece circoscrive il beneficio solo a quelle occupazioni di spazi pubblici, che pur effettuate dagli enti aventi i requisiti da essa indicati, abbiano anche finalità di assistenza, previdenza, educazione, cultura etc.

Pertanto, in caso di occupazione da parte della Agenzia per la casa di suolo pubblico, al fine di mettere in sicurezza e manutenere un edificio le cui unità sono date in locazione a canone agevolato, trattandosi di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, difetta il requisito oggettivo richiesto dalla norma per fruire della esenzione dalla Tosap, poiché la finalità immediata della occupazione del suolo non è quella assistenziale, restando irrilevanti a tal fine le finalità statutarie dell'ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo.

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