Personale

Sospensione docenti non vaccinati, respinto il risarcimento danni

Secondo i giudici lombardi l’imposizione dell’obbligo non viola la Costituzione

di Giampiero Falasca

Il lavoratore che non adempie l’obbligo vaccinale aumenta i rischi di contagio sui luoghi di lavoro, pertanto è legittima la decisione del datore di lavoro di sospenderlo dalle mansioni e dallo stipendio per i periodi in cui tali effetti sono previsti espressamente dalla legge.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza 1962 del 17 maggio scorso, conferma la tenuta legale delle norme approvate durante la pandemia.

La controversia aveva a oggetto la richiesta di una lavoratrice della scuola di annullare il provvedimento di sospensione non retribuita per la mancata esecuzione dell’obbligo vaccinale. Tale lavoratrice aveva chiesto anche la reintegra in servizio - eventualmente in diverse mansioni idonee a evitare il contagio da Covid - e il pagamento di tutti gli stipendi maturati ma non percepiti dalla sospensione.

Ai Tribunale era stato chiesto, ancora, il risarcimento del danno non patrimoniale per ingiusta discriminazione attuata nei suoi confronti o, un alternativa, il pagamento di un assegno alimentare in misura non superiore a metà stipendio.

Prima della fine del giudizio la materia del contendere è cessata con riferimento alla richiesta di riammissione in servizio e di pagamento della retribuzione perché, a seguito del Dl 24/2022 il personale non adempiente rispetto all’obbligo vaccinale è stato destinato ad attività di supporto alla istituzione scolastica. Le altre domande circa l’accertamento dell’illegittimità della sospensione, il pagamento delle retribuzioni arretrate e la richiesta di risarcimento del danno sono state invece giudicate inammissibili, in quanto hanno evidentemente a oggetto un facere infungibile, e sono state anche respinte nel merito.

Il Tribunale ricorda che la sospensione dal servizio dei docenti non vaccinati è una misura corretta in ragione della tipicità della loro prestazione lavorativa. La normativa sulla sospensione è finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica; inoltre, l’obbligo vaccinale risulta giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti pubblici competenti sulla sicurezza sanitaria.

L’imposizione dell’obbligo non causa alcuna lesione del diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato: ammesso e non concesso che esista, osserva il Tribunale, tale diritto non può avere una valenza assoluta, né può essere inteso come intangibile, ma deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri diritti fondamentali, come quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia.

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