Fisco e contabilità

Sostegni-ter, via libera all'applicazione dell'avanzo per l'emergenza e all'impiego dei permessi da costruire

le novità per Comuni, Province, Città metropolitane contenute nel decreto Sostegni Ter approvato dal Cdm venerdì scorso

di Patrizia Ruffini

Agli enti locali non arriveranno risorse aggiuntive, eccetto il ristoro per i gettiti dall'imposta di soggiorno persi nel primo trimestre 2022. Avranno tuttavia un anno in più per utilizzare gli avanzi disponibili a fine 2021 del fondone e dei contributi per l'emergenza. Estesa al 2022 anche la deroga per finanziare spese Covid con l'avanzo libero e con i permessi di costruire. Sono le novità per Comuni, Province, Città metropolitane contenute nel decreto Sostegni Ter approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso.
Tre sono i tasselli dei cambiamenti in tema di fondi per l'emergenza: estensione al 2022 (era solo per il biennio 2020/2021) dell'impiego delle risorse; aggiunta l'ulteriore rendicontazione riferita agli utilizzi effettuati nel corso del 2022 e posticipata di un anno, al 31 ottobre 2023, la regolazione finale dei rapporti fra risorse ricevute nel triennio e il fabbisogno delle stesse.

In concreto gli enti potranno, fin da subito, impiegare le entrate ancora disponibili del fondo funzioni, sia quelle assegnate nel 2021, sia gli avanzi dell'anno 2020, per il ristoro dell'eventuale perdita di gettito e per le maggiori uscite (al netto dei risparmi di spesa), connesse all'emergenza da Covid-19. Inoltre, nel 2022 le amministrazioni potranno impegnare i ristori di spesa ancora disponibili ricevuti nel biennio 2020-2021, per le finalità previste dai singoli contributi. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione, da dove non potranno essere svincolate secondo l'articolo 109, comma 1-ter, del Dl 18/2020 e non saranno soggette ai limiti per gli enti in disavanzo (articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2918).

Inoltre, gli enti locali che utilizzeranno le risorse emergenziali nell'anno 2022 saranno tenuti a inviare, entro il 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai fini di questa terza certificazione Covid-19, entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti il modello e le modalità concrete. Si applicherà anche a quest'ultima rendicontazione il sistema sanzionatorio che ha accompagnato le precedenti edizioni. Come ultimo tassello è rinviato al 31 ottobre 2023 il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese; in tale data si provvederà alla regolazione finale. Le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Le novità aiutano sicuramente gli enti che hanno ancora contributi 2020-2021 da impiegare, lasciano tuttavia aperti i problemi alle amministrazioni che hanno registrato un fabbisogno per l'emergenza superiore ai fondi effettivamente ricevuti.Queste ultime amministrazioni potranno contare solo sulla proroga concessa per l'impiego di avanzo e permessi da costruire.

Anche per il 2022 si potrà infatti finanziare spese correnti connesse all'emergenza Covid con l'avanzo libero. Nello specifico, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono impiegare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Infine, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Dpr 380/2001) fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

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