Sotto esame il censimento delle somme impignorabili degli enti locali
Obbligo di notifica al tesoriere contro l'efficacia di eventuali azioni esecutive su comuni e province
Entro fine anno scade anche l'obbligo di notifica al tesoriere delle somme impignorabili degli enti locali. L'articolo 159 del Tuel stabilisce infatti, al fine di limitare l'efficacia di eventuali azioni esecutive intraprese a carico di comuni e province, l'obbligo di notificare al tesoriere, ogni sei mesi, una specifica deliberazione adottata dalla giunta, su proposta del responsabile del servizio finanziario.
Quali sono le entrate impignorabili
Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente (e dei conseguenti oneri previdenziali) per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso e di quelle necessarie all' espletamento dei servizi locali indispensabili. Non sono inoltre soggette ad espropriazione le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all'Irpef, disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. L'articolo 27, comma 13, L 448/01, stabilisce infatti che gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente notificati su queste somme sono nulli e la nullità è rilevabile anche d'ufficio. Poiché le disposizioni dell'art. 159 Tuel, finalizzate a disciplinare l'impignorabilità dei fondi presso il tesoriere, sono da intendersi di carattere derogatorio rispetto alla regola generale di cui all'art. 2740 Codice Civile, l'esatta determinazione della nozione di servizi locali indispensabili non può essere lasciata alla libera discrezionalità dell'ente, rischiando di alterare il principio della par conditio creditorum (Sentenza 5077/13 Tar Campania).
Condizione per l'opponibilità ai terzi della delibera
La notifica al tesoriere della deliberazione che quantifica le somme impignorabili rende di fatto opponibile ai terzi qualunque azione esecutiva nei confronti dell'ente. L'efficacia di questa misura è tuttavia subordinata all'osservanza, da parte dell'ente locale, dell'ordine cronologico nell'emissione dei mandati di pagamento. La prova del rispetto dell'ordine cronologico delle fatture ricevute spetta ovviamente all'ente. Secondo la Corte Costituzionale l'ente conserva infatti il "beneficio" dell'impignorabilità delle somme giacenti presso il tesoriere, solo a condizione che non siano stati eseguiti pagamenti non "preferenziali", cioè estranei alle finalità per le quali il vincolo è posto oppure, se eseguiti, occorre aver osservato l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento.
Le entrate vincolate
La regola, da rispettare per i mandati "liberi", non si applica però a quelli "vincolati", che possono essere emessi anche senza seguire l'ordine cronologico delle fatture. In tal caso non si determinerebbe infatti la decadenza dal beneficio, in quanto, non v'è la necessità di garantire la concorrenza fra i creditori, dovendo (in teoria) essere già accantonate in bilancio le somme vincolate al pagamento (deliberazione 157/18 della sezione regionale controllo, Corte conti per la Campania). I vincoli di destinazione possono essere previsti dalla legge (proventi da codice della strada, proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni), da trasferimenti finalizzati pubblici o privati o da mutui e prestiti. Queste entrate vincolate, per le quali occorre costituire sia il vincolo di competenza che quello cassa, si differenziano dalle entrate straordinarie per le quali l'ente ha individuato uno specifico vincolo di destinazione, nei confronti delle quali non si applica questo regime speciale, al fine di non ledere la par condicio creditorum.