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Speciale nuovo contratto - Segretari alla prova di compiti gestionali, di garanzia e di controllo

Il nuovo contratto assegna ai segretari un ruolo di sovrintendenza delle attività dell'ente e di coordinamento dei dirigenti

speciale a cura di Arturo Bianco

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Attribuzione automatica ai segretari comunali e provinciali di penetranti compiti di sovrintendenza delle attività dell'ente e di coordinamento dei dirigenti. Questi compiti non sono assegnati ai segretari solamente negli enti in cui sono presenti i direttori generali. In tutte le amministrazioni locali i segretari, anche se nominati responsabili anticorruzione e per la trasparenza, possono essere destinatari di incarichi dirigenziali. É quanto prevede l'articolo 101 del contratto dei dirigenti e dei segretari dello scorso 17 dicembre, dando applicazione alla direttiva impartita all'Aran da parte del comitato di settore e del Governo. Questa scelta è destinata a modificare radicalmente i compiti che sono concretamente svolti dalla gran parte dei segretari; infatti, alle tradizionali attribuzioni di organo di assistenza e consulenza, di verbalizzatore delle riunioni dei consigli e delle giunte e di ufficiale rogante nell'interesse dell'amministrazione, nonché ai compiti di responsabile anticorruzione e per la trasparenza attribuiti loro dalla legge 190/2012, si aggiungono incisivi compiti gestionali, aspetto sul quale c'è stata fino a oggi una marcata timidezza da parte del legislatore.

La scelta di attribuire ai segretari di ficcanti compiti operativi si completa con l'indicazione che quelli immediatamente gestionale loro assegnati da parte dei singoli enti, sono compatibili con l'attribuzione da parte del legislatore di ruoli di garanzia e controllo. É questa una indicazione che smentisce molte autorevoli interpretazioni sulla incompatibilità tra compiti gestionali e responsabilità anticorruzione e per la trasparenza. Si deve quindi necessariamente constatare, al di là delle preferenze personali, che siamo in presenza di una disposizione di grande rilievo che sostanzia in modo assai ampio e innovativo le previsioni contenute nell'articolo 97 del Dlgs 267/2000.L'attribuzione dei compiti di sovrintendenza e coordinamento delle attività dei dirigenti determina una serie di conseguenze che sono molto rilevanti. In primo luogo, ai segretari viene attribuita anche la sovrintendenza delle attività complessive dell'ente, il che determina, sul terreno operativo, che diventano i vertici dell'intero apparato burocratico. Ed inoltre, viene loro attribuita la competenza a proporre alla giunta l'adozione di atti di grande rilievo: il Programma Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano delle Performance, nonché gli atti di pianificazione nella gestione del personale e nella organizzazione, quindi in primo luogo la programmazione del fabbisogno. E ancora, essi possono esercitare i poteri di avocazione nel caso di dirigenti inadempienti, il che rafforza il loro ruolo di vertice della struttura. Si deve sottolineare, a conferma del rilievo che il contratto assegna a queste scelte, che le censure, anche nella forma della negligenza, nello svolgimento di queste attività, per esplicita previsione contrattuale, sono inserite tra le causa di revoca per la violazione dei doveri di ufficio.L'accentuazione del ruolo gestionale attribuito ai segretari è ulteriormente confermato dalla previsione per cui i segretari che sono nominati, come avviene nella gran parte dei Comuni e delle Province, responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, possono presiedere gli organismi di valutazione e le commissioni di concorso ed inoltre possono esercitare funzioni dirigenziali, con la ovvia esclusione dei casi in cui matura una condizione di conflitto di interesse, che quindi deve essere accertato in concreto e non viene presupposto sul terreno teorico.