Spese legali, l'atto di gradimento dell'ente al difensore di fiducia non dà diritto al rimborso
É quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione n. 24461/2020
Il dipendente pubblico non ha diritto al rimborso delle spese legali, sostenute per la difesa in un procedimento penale nei suoi confronti, se mancano le condizioni stabilite dalla legge per ottenere il beneficio. A nulla vale la presenza di un «atto di gradimento» concesso dall'ente datore di lavoro per la nomina di un difensore di fiducia. É quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione n. 24461/2020.
Il caso
La vicenda che offre il destro al chiarimento riguarda un dipendente comunale, indagato per il reato di abuso d'ufficio per una concessione illegittima di un permesso a costruire. A seguito della definizione del giudizio con l'archiviazione disposta dal Gip, il dipendente pubblico chiedeva al Comune il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa, forte dell'assenso ricevuto dall'ente locale per la nomina di un suo difensore di fiducia. Il Comune negava però il rimborso basandosi sulla insussistenza del diritto, posto che l'atto adottato era ad ogni modo illegittimo.
La decisione
Dopo l'alternarsi dei giudizi di merito sulla vicenda, la questione è arrivata in Cassazione, dove i giudici di legittimità ne hanno definito meglio i contorni giuridici. La Suprema corte ha chiarito che per ottenere il rimborso: deve sussistere un rapporto di pubblico impiego; deve esservi un procedimento penale (o civile) a carico del lavoratore; oggetto del procedimento deve essere l'attività materiale o amministrativo-provvedimentale compiuta; non deve sussistere un conflitto di interessi con l'amministrazione, il quale è sempre configurabile in caso di condotta posta in essere dal dipendente in violazione dei doveri d'ufficio. Nel caso si specie, si è appurato che il permesso di costruire sia stato rilasciato non controllando la situazione catastale dell'immobile e ciò ha inficiato sulla legittimità del provvedimento amministrativo ma non sul piano della responsabilità penale. L'errore, pertanto, di aver rilasciato il permesso a soggetto non legittimato è atto contrario a doveri d'ufficio e recide il rapporto organico con l'ente, «sicché l'attività svolta non poteva qualificarsi come direttamente connessa alle competenze d'ufficio e risultava svolta in conflitto di interesse». Tanto basta per escludere il diritto al rimborso delle spese legali, nonostante il verdetto di archiviazione. In assenza poi dei presupposti di legge, a nulla rileva la presenza di un atto di gradimento per la nomina di un legale di fiducia. Questo atto amministrativo non può derogare alle condizioni previste dalla legge.