Personale

Stabilizzazione dei precari, validi i servizi prestati nei singoli enti che partecipano alla gestione associata

Non rileva in alcun modo il monte ore effettivamente lavorate nell’uno o nell’altro Comune

Il requisito dell’anzianità di servizio (trentasei mesi, svolti presso «l’amministrazione che procede all’assunzione») previsto dalla legge per la stabilizzazione del personale precario è soddisfatto, in caso di esercizio associato di funzioni, anche laddove i periodi lavorati sono resi nei singoli enti che partecipano alla gestione associata.

Pertanto, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti dalla legge, non rileva in alcun modo il monte ore effettivamente lavorate nell’uno o nell’altro...