I temi di NT+L'ufficio del personale

Stabilizzazioni, posizioni organizzative, permessi sindacali e revoca del concorso

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni

Escluse le stabilizzazioni per i rapporti derivanti dall'articolo 110 del Tuel e per prestatori con partita Iva
La Corte dei conti Puglia, con la deliberazione n. 51/2021/PAR, ha ricordato che nell'articolo 20 del Dlgs 75/2017, che compiutamente disciplina questo regime assunzionale "speciale", si rinviene, stante il tenore esplicito del comma 7 l'esclusione dei contratti previsti dall'articolo 110 del Tuel (oltre a quelli previsti dall'articolo 90) dal novero dei contratti di lavoro flessibile interessati dalle possibili procedure di stabilizzazione. Analogamente devono ritenersi esclusi dal novero dei soggetti destinatari della procedura di stabilizzazione, i titolari di partita Iva, trattandosi di prestazioni lavorative non riconducibili a nessuna delle tipologie contemplate dall'articolo 20, commi 1 e 2, del medesimo Dlgs 75/2017.

Incarichi di posizione organizzativa
L'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa corrisponde a scelte discrezionali e organizzative della pubblica amministrazione, laddove questa ravvisi funzioni strategiche e di alta responsabilità. Nulla hanno a che vedere con i concetti di qualifica, categoria professionale, inquadramento. Sono queste le conclusioni del Consiglio di Stato, contenute nella sentenza n. 2670/2021.

Secondo il Consiglio di Stato, gli incarichi sono conferiti secondo le previsioni del Ccnl e presuppongono la loro previa istituzione da parte dell'ente (Cassazione, sezione lavoro n. 25550/2015) che non è né obbligatoria quale scelta organizzativa né quale successivo conferimento dell'incarico una volta istituita la posizione (Cassazione, sezione lavoro, n. 27384/2019).
Quindi, anche in sede giudiziaria, l'attribuzione della posizione organizzativa non viene valutata come meramente consequenziale all'inquadramento del dipendente nella categoria contrattuale adeguata.

Guida Aran sui calcoli dei permessi sindacali
L'Aran ha messo a disposizione:
- la guida operativa per il calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro (marzo 2021) – personale delle aree dirigenziali;
- la guida operativa delle modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e della Rsu nei luoghi di lavoro (marzo 2021) – personale dei comparti.
I documenti sono reperibili al seguente link: https://www.aranagenzia.it/strumenti-operativi/manuali-operativi.html

Presupposti per la revoca di un bando di concorso
Il Tar Campania, nella sentenza n. 2141/2021, ha ricordato, a livello generale, che la revoca ha natura discrezionale e si basa su una nuova valutazione della situazione originariamente giustificativa dell'emissione del primo provvedimento ovvero nell'incompatibilità tra gli effetti di questo e l'interesse pubblico che l'amministrazione deve perseguire. In caso di esercizio di autotutela, a garanzia dei principi generali di protezione della buona fede e della lealtà dei rapporti con i privati, la pubblica amministrazione è tenuta al confronto procedimentale di cui all'articolo 10 della legge 241/1990; pertanto, in caso di revoca, l'ente è obbligato a esplicitare i motivi della nuova valutazione dell'interesse pubblico e anche la prevalenza di questo su quello privato.

In materia di concorsi pubblici, la giurisprudenza ha affermato che «la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale (in questo senso, Consiglio di Stato, n. 4554/2011; Consiglio di Stato, n. 3401/2005; Consiglio di Stato, n. 6508/2003; Consiglio di Stato, n. 582/2020)»;