I temi di NT+L'ufficio del personale

Gestione separata, funzioni tecniche, graduatorie e concorsi

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Minimali e massimali di reddito per l'anno 2021 per la gestione separata
L'Inps ha emanato la circolare n. 12/2021, ad oggetto «Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l'anno 2021. Nuova aliquota contributiva. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti». Nel documento si rinvengono le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla gestione separata prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. L'articolo 1, comma 398, della legge 178/2020 ha previsto un aumento dell'aliquota indicata nell'articolo 59, comma 16, della legge 449/1997.

S corrimento della graduatoria e indizione di un nuovo concorso
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 850/2021 è tornato a occuparsi del rapporto tra obbligo di scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti e legittima facoltà dell'amministrazione di indire una nuova procedura. I magistrati amministrativi hanno orientato la pronuncia facendo applicazione degli insegnamenti dell'adunanza plenaria n. 14/2011 che, ha esemplificato le casistiche in cui è da ritenersi giustificata la preferenza per l'avvio di un nuovo concorso. In questo solco, sinteticamente, hanno ritenuto che:

• l'inserimento nella nuova procedura, tra le materie della prova orale, della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica (assenti nella precedente) può annoverarsi trai i casi «legittimati» dall'adunanza plenaria, riconducibile alle modifiche delle materie concorsuali, inoltre sostenuta dalla motivazione che, in questo modo, l'ente dimostra la necessità di reperire personale maggiormente preparato, con conoscenze più attuali e padronanza delle più moderne tecniche informatiche;
• l'individuazione dettagliata, nel nuovo bando, delle prove di esame e delle attitudini richieste ai candidati (assente nel primo bando) integra un'ulteriore ragione che giustifica l'opzione di bandire, in quanto costituisce una specifica indicazione dell'oggetto delle prove concorsuali, sempre come fattispecie riconducibile alle coordinate dell'adunanza plenaria.

Incentivi funzioni tecniche
Alla Corte dei conti Emilia-Romagna è stato chiesto se possono essere riconosciuti gli incentivi per le funzioni tecniche al personale dell'ufficio di direzione lavori che svolge il ruolo di coordinatore per l'esecuzione, di quanto previsto dal Dlgs 81/2008.
La sezione di controllo con la deliberazione n. 7/2021/PAR ha ricordato che stanti le previsioni dell'articolo 101, il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere ricoperto: dal direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, ovvero, nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, da un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

La corte ha proseguito raffrontando l'attuale disciplina degli incentivi in parola, concludendo che «… nel caso in cui, come prescritto dall'articolo 101, comma 3, lettera d), il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza, svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il compenso incentivante ammissibile ai sensi dell'articolo 113, comma 2 per la funzione di direzione dei lavori remunererà tutte le attività svolte dal direttore dei lavori, ivi compreso il coordinamento per l'esecuzione dei lavori. Nell'ipotesi in cui, invece, il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e le stesse siano affidate a un direttore operativo che lo coadiuva ai sensi dell'articolo 101, comma 2, si rientrerà nel caso previsto dall'articolo 113, comma 3, che inserisce tra i potenziali beneficiari dell'incentivo per funzioni tecniche anche i collaboratori dei soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2».

Criteri di valutazione e contenuto della prova pratica nei concorsi
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 864/2021 ha ricordato che:

• tutte le prove di concorso (compresa quella pratica) devono essere precedute dalla fissazione dei relativi criteri di valutazione che devono essere chiari, dettagliati e specifici ovvero devono consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla commissione;
• in mancanza l'intera procedura concorsuale resta travolta da una radicale e insanabile illegittimità, che porta a tradurre il vizio dedotto in una grave violazione delle regole di trasparenza e imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale, facendo risultare ogni valutazione delle prove d'esame arbitraria;
• la prova pratica può essere ritenuta tale non solo quando consista nell'espletamento di operazioni materiali, ma anche quando si esplichi attraverso operazioni intellettuali, il cui contenuto non si identifichi in un'astratta e teorica trattazione di una questione, ma nella dimostrazione del possesso di specifiche competenze e dell'attitudine alla loro applicazione.