Stop del Consiglio di Stato al Milleproroghe sulle concessioni balneari
I Comuni devono disapplicare la nuova disposizione che ne estende l'efficacia fino a tutto il 2025
A circa 10 giorni dal varo della legge di conversione del decreto Milleprororghe (Legge 14/2023), arriva già il primo disco rosso da parte del Consiglio di Stato.
I Comuni devono disapplicare la nuova disposizione che estende l'efficacia delle concessioni balneari fino a tutto il 2025.
I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 2192/2023, sulla base di quanto già affermato dall'Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, ha affermato che non solo i commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 145/2018 (che aveva disposto la proroga delle concessioni demaniali sino al 31 dicembre 2033), ma anche la nuova norma contenuta nell'articolo 10-quater, comma 3, del Dl 29 dicembre 2022 n. 198 convertito dalla legge 14/2023 (che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere sino al 31.12.2025), si pongono in frontale contrasto con la direttiva Servizi 123/2006, e vanno conseguentemente, disapplicati da qualunque organo dello Stato. Intendendosi, per questo, non solo i giudici ma anche i funzionari dei Comuni interessati da queste procedure.
Dunque, come prevedibile, è stata contestata dal Consiglio di Stato la disposizione del Milleproroghe che ha prorogato fino a tutto il 2025 l'attuale moratoria contenuta nella legge 118/2022 valida per il 2024, impedendo ai Comuni di indire procedure di gara secondo parametri competitivi ed in osservanza della normativa europea e delle sentenze nn.17 e 18 del 2021 dell'Adunanza Plenaria.
All'indomani del varo della legge n. 14, si era già registrata la reazione contraria della Commissione Europea e del Presidente della Repubblica Mattarella.
Ora, arriva la prima censura della magistratura amministrativa, che rende inevitabile a indifferibile la revisione integrale della complessa normativa sulle concessioni balneari e, a cascata, di quella sui mercati e le fiere, interessata anch'essa dai medesimi principi dell'Adunanza Plenaria.
La sentenza n. 2192 conclude un contenzioso giurisdizionale fra il Comune tarantino di Manduria (che in osservanza della legge 145/2018 aveva prorogato d'ufficio le concessioni balneari sul proprio litorale sino al 2033) e l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che aveva reso un parere in base all'articolo 21-bis della legge 287/1990 evidenziando la violazione della normativa comunitaria in tema di doveroso preventivo esperimento di un bando pubblico.
Alla base della decisione dei giudici, che hanno riformato la sentenza di primo grado del Tar Lecce, l'articolo 12 della direttiva Bolkestein per cui «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza…». E che, in tali casi, «l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare al prestatore uscente…».
Le spiagge costituiscono sicuramente una risorsa scarsa e fisicamente limitata, circostanza che rende inevitabile il ricorso ad una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni degli operatori economici interessati, in omaggio al principio comunitario e costituzionalmente protetto della tutela della concorrenza, che vieta ingiustificate riserve di mercato in favore degli operatori uscenti.
Né, prosegue il Consiglio di Stato, vale replicare da parte dei Comuni che solo il giudice avrebbe il potere di disapplicare la norma nazionale (e cioè la legge 145/2018 e ora anche l'articolo 10-quater della recente legge 14/2023) in contrasto con quella europea, poiché tale dovere di disapplicazione riguarda, per pacifico orientamento giurisprudenziale risalente già alla sentenza "Granital" della Corte Costituzionale di metà anni ‘80, tanto i giudici quanto la pubblica amministrazione (Corte costituzionale, 11/7/1989, n. 389).
In sostanza, come già anticipato dall'Adunanza Plenaria del 2021, le proroghe automatiche delle concessioni balneari ad uso turistico, ancorchè disposte con legge, sono in contrasto con l'articolo 12 della direttiva Bolkestein e vanno disapplicate dai Comuni.