Amministratori

Stop alla plastica, «no» all’ordinanza del sindaco

Il Consiglio di Stato: la Ue non autorizza un divieto repentino

di Paola Ficco

Per il Consiglio di Stato è illegittima l’ordinanza del 2020 del sindaco che vieta la commercializzazione di prodotti in plastica monouso non biodegradabili o compostabili perché la direttiva 2019/904/Ue è in corso di recepimento e prevede la riduzione graduale per alcuni prodotti. Il Consiglio di Stato ha affermato questo principio con la sentenza n. 4174/2021.

Le motivazioni del Comune di Teramo evidenziavano, tra l’altro, che l’ordinanza risponde a un problema attuale «in proiezione dell’entrata in vigore della nuova diretta europea» intervenendo «a valle del problema» cioè l’uso dei prodotti. Mentre la direttiva si occupa degli «interventi a monte» cioè sul ciclo produttivo.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che il provvedimento contingibile e urgente emanato dal sindaco «presuppone una situazione straordinaria, tendenzialmente temporanea, non fronteggiabile con mezzi ordinari» e che non può «avere carattere creativo». La ricorrenza di tali presupposti non è stata ravvisata perché nell’ordinanza non c'è menzione di alcuna situazione fuori controllo o straordinaria, limitandosi a voler produrre un mutamento delle abitudini di consumo dei cittadini «utile in prospettiva futura». Questo compito, però, si legge nella sentenza, è già assolto dalla normativa: l’articolo 226-quater del Dlgs 152/2006 , che prevede un regime volontario e sperimentale, in vigore fino al 2023 e dalla direttiva 2019/904/Ue che deve essere attuata entro il 3 luglio 2021 e che non dispone un repentino divieto di commercializzazione dei prodotti , ma un loro graduale abbandono.

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