Urbanistica

Strada privata con servitù pubblica, il Comune ha ragione a bloccare la Scia

Il Consiglio di Stato ripercorre i poteri e i compiti dell'ente nel confronto con i privati

di Ivana Consolo

Quali poteri ha il Comune nel caso di presentazione di una Scia tendente a realizzare interventi edilizi tali da incidere su di un bene gravato da servitù prediale pubblica?
Prevale l'iniziativa del privato, o la salvaguardia della servitù? A dirimere il conflitto pubblico/privato, provvede il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza numero 3618 del 10 maggio.

Il caso
Con Scia regolarmente depositata, i privati segnalavano al Comune l'intenzione di restringere la viabilità di una strada mediante installazione di una barra manuale, e affermavano che la strada in questione fosse di loro esclusiva proprietà, nonché libera da servitù, pesi, o altri vincoli. Il Comune contestava la legittimazione dei privati alla realizzazione dell'opera, opponendo loro che la strada fosse in realtà adibita al pubblico uso. Pertanto, l'amministrazione emetteva ordine di inibizione alla Scia. Avverso il provvedimento dell'ente, veniva spiegato formale ricorso al Tar Calabria - Sezione di Catanzaro, ed il Tribunale riconosceva le ragioni dei privati. Difatti, secondo i giudici di primo grado, l'illegittimità del provvedimento adottato dall'ente dipendeva dalla circostanza che gli elementi costitutivi della servitù di uso pubblico non risultassero evincibili dalla documentazione prodotta in giudizio dall'amministrazione. Il Comune, decideva quindi di ricorrere in appello, investendo della vicenda il Consiglio di Stato.

La disamina di Palazzo Spada
Esaminati i fatti e gli atti di causa, i giudici di Palazzo Spada avviano il proprio ragionamento giuridico partendo dalla norma di cui all'articolo 11 del Dpr numero 380/2001, il quale stabilisce che il presentatore di una Scia dovrà necessariamente allegare e dimostrare di essere legittimato alla realizzazione dell'intervento che ne costituisce oggetto. Da pare sua il Comune ha preliminarmente il potere di accertare se il presentatore sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria. Inoltre, l'ente ha il potere di verificare se il bene immobile sia libero da gravami di varia natura, tra cui le servitù prediali.

Nella vicenda in esame, il Comune ritiene insussistente la legittimazione dei richiedenti; difatti, all'esito di opportune verifiche, l'amministrazione ha ravvisato l'esistenza di una servitù pubblica gravante sulla strada.

L'uso pubblico del bene, è emerso dalle seguenti inequivocabili circostanze:

• la strada, da diverso tempo, veniva quotidianamente percorsa da una generalità indifferenziata di individui residenti in quella specifica zona del territorio comunale;
•rappresentava l'unico percorso di accesso alla via pubblica per un insieme di fabbricati serviti dalla suddetta strada, e collocati al di là della zona ove i privati intendevano collocare la sbarra;
•lungo la carreggiata della strada, risultavano presenti reti ed infrastrutture di molteplici servizi pubblici ed utenze;
•nel tempo, il Comune si era fatto carico del buono stato di manutenzione della sede stradale, assumendo su di sé anche il consequenziale obbligo della custodia del bene;
•la strada era stata ricompresa nell'ambito di una serie di beni da cedere al Comune nell'ambito dell'attuazione di un piano di lottizzazione.

Ad avviso del Consiglio di Stato, il Comune ha svolto un'istruttoria completa, esaustiva, e non contraddittoria, ponendo altresì a fondamento dei suoi provvedimenti motivazioni adeguate e ben argomentate .e dirime la controversia pubblico/privato facendo prevalere il potere del Comune a salvaguardare un'accertata servitù pubblica.

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