Appalti

Subappalto, nuova tegola del Consiglio di Stato: limiti italiani da disapplicare

La sentenza prende atto della pronuncia della corte Ue su tetto al 30% e ribasso prezzi limitato al 20%

di Mauro salerno

Dopo le prese di posizione della Commissione e della Corte di Giustizia europee arriva anche la presa d'atto del Consiglio di Stato. I limiti fissati dalla normativa italiana – che siano quelli del codice appalti o del decreto Sbloccacantieri non cambia – sono illegittimi e devono essere disapplicati.

L'indicazione di Palazzo Spada è contenuta nella sentenza n. 4832/2020 depositata il 29 luglio. Riguarda in particolare il contenzioso relativo a un maxi-appalto di pulizie (46,3 milioni per cinque anni di contratto) indetto nel 2015 dall'Università La Sapienza di Roma.

In ballo c'erano quindi i limiti fissati dal vecchio codice degli appalti, ma poco cambia. La normativa di riferimento entrata in vigore con il nuovo codice del 2016 è cambiata quanto alla determinazione dei tetti, facendosi ancora più stringente (30% sull'intero importo dell'appalto invece che sulla sola categoria prevalente) ma il tetto è comunque rimasto. Per questo poco importa anche che il decreto Sblocca-cantieri della scorsa estate lo abbia temporaneamente innalzato fino al 40%. In discussione, infatti, c'è l'esistenza stessa di un tetto (ciò che la Ue contesta sia con la procedura di infrazione sia con le pronunce della Corte Ue) non il suo valore più o meno alto. Allo stesso modo l'Europa boccia anche l'esistenza di un limite (20%) al ribasso praticabile dalle imprese interessate a ottenere i subaffidamenti.


Ricostruendo la vicenda, incluso il rinvio alla Corte di giustizia con il quesito sul subappalto, il Consiglio di Stato ora chiarisce che in forza della doppia bocciatura arrivata dall'Europa con la sentenza del 27 novembre 2019 (no al tetto del 30% sui subappalti e dello sconto limitato al 20% sui prezzi) le norme italiane che impongono quei limiti non hanno valore. Quella disciplina, conclude la sentenza, "non risulta applicabile, in quanto contraria al diritto europeo".

La conseguenza pratica è che è impossibile fondare un ricorso (e probabilmente anche un'esclusione dalla gara) sulla base dello sforamento del tetto imposto dalle norme italiane sul subappalto. Imprese e (soprattutto) stazioni appaltanti dovranno imparare a tenerne conto.

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