Fisco e contabilità

Subito accertabili i contributi per il potenziamento dei servizi sociali

Gli enti potranno portare in detrazione dalla spesa di personale il contributo in base alle determinazioni dell'ambito territoriale

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

La legge di bilancio 2021 ha introdotto un meccanismo inedito di finanziamento delle assunzioni delle assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali definiti in base alla legge 328/2000, finalizzate al raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni. I commi 797 e seguenti della legge 178/2020 riconoscono infatti:
• 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato e pieno dall'ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
• 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

I contributi vengono riconosciuti non solamente per le nuove assunzioni, ma anche a copertura delle assunzioni già effettuate, purchè rientranti nelle soglie indicate e sono considerati per personale a tempo pieno in ragione d'anno. La domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno, per tutti gli anni successivi, attraverso il sistema SIOSS.

La contribuzione del ministero è a scalare. Non vi sarà infatti alcuna graduatoria né alcun ordine di priorità in base, ad esempio, alla data di presentazione dell'istanza. È il raggiungimento del Lep previsto dalla norma a dare diritto di ricevere il contributo. Qualora le somme richieste risultino eccedenti rispetto alla quota massima disponibile (180 milioni annui), il ministero procederà comunque all'erogazione dei contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione sulla base delle risorse ancora non assegnate. Questa clausola di salvaguardia, contenuta nel comma 799, non dovrebbe tuttavia essere attivata. I 180 milioni stanziati appaiono sufficienti per coprire tutto il fabbisogno fino al raggiungimento della soglia 1/4000. Calcolando una popolazione residente di circa 60 milioni, gli assistenti sociali dei Comuni dovrebbero essere 15.000 (Lep 1/4000). Ma considerato che fino al Lep 1/6500 le assunzioni non accedono a contribuzione (pari a 9.230 assistenti sociali), l'incremento da finanziare è di 2.770 unità (per 40.000 euro ciascuna) e di ulteriori 3.000 unità (per 20.000 euro ciascuno). Il totale porta ad un fabbisogno di risorse di circa 171 milioni di euro (a fronte dei 180 milioni destinati).

Questa impostazione, se da un lato tranquillizza gli enti e li spinge ad accelerare il raggiungimento del Lep, dall'altro deve responsabilizzare le amministrazioni verso una programmazione che sia il più veritiera e attendibile. La mera trasmissione della previsione, per il 2021, di un contingente di personale (già in servizio o da assumere) tale da raggiungere gli obiettivi prefissati, comporta la prenotazione delle somme da parte del ministero, che le rende così indisponibili per altri utilizzi. Ma se a rendiconto tali assunzioni non vengono concretizzate, i contributi non saranno assegnati.

È sufficiente la prenotazione per poter accertare in bilancio le relative somme? Non c'è dubbio che la certezza delle risorse sarà attestata solamente dal decreto di riparto. Tuttavia, subordinare l'accertamento in bilancio delle somme all'emanazione del decreto che sarà emanato solo entro il 30 giugno dell'anno successivo, ben oltre l'approvazione del rendiconto, potrebbe vanificare le intenzioni del legislatore. L'accertabilità dei contributi è importante anche per l'aspetto inerente il computo della spesa di personale. Per espressa previsione del comma 801, le assunzioni di assistenti sociali finanziate da queste risorse sono da escludere dai limiti di spesa di personale in base ai commi 557 e 562 della legge 296/2006. Inoltre, in base all'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020 richiamato, la spesa di personale finanziata dai contributi e le relative entrate non concorrono alla determinazione del valore soglia per stabilire la capacità assunzionale. La certezza del contributo rappresenta quindi elemento fondamentale per la verifica del rispetto dei limiti di finanza pubblica. A questo proposito la Faq n. 11 del ministero del lavoro precisa che gli enti potranno portare in detrazione dalla spesa di personale il contributo sulla base delle determinazioni assunte dall'ambito territoriale, in anticipo rispetto al decreto. Saranno gli ambiti quindi a dover calcolare, secondo i meccanismi illustrati con la nota prot. 1447/2021, le risorse spettanti. Questa precisazione dovrebbe aprire le porte anche all'accertabilità in bilancio delle relative somme anche se, sul punto, sarebbe auspicabile un preciso intervento normativo.

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