Fisco e contabilità

Sugli aiuti Covid variazioni di bilancio in giunta fino a fine anno

Con il Dl Ristori-Ter è arrivata la novità destinata ad apportare una significativa semplificazione del lavoro degli uffici di ragioneria

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di Elena Brunetto, Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Tutte le variazioni di bilancio che riguardano l'utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato per l'emergenza Covid-2019 potranno essere deliberate dalle giunte degli enti locali sino al 31 dicembre 2020. Con l'articolo 2, comma 3, del Dl 154/2020 (Ristori-Ter) è arrivata l'ultima considerevole novità destinata ad apportare una significativa semplificazione del lavoro degli uffici di ragioneria degli enti locali nell'ultimo mese dell'anno 2020.

L'articolo 2 del Dl 154/2020 stabilisce l'assegnazione ai Comuni di un fondo di 400 milioni di euro per solidarietà alimentare, da distribuire sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 (si veda Enti locali & edilizia del 26 novembre). La stessa norma prevede, inoltre, al terzo comma, che l'utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato per l'emergenza Covid-2019 possa essere disposto con una variazione di bilancio entro il 31 dicembre 2020 con deliberazione della giunta. Sulla base dell'articolo 239 del Tuel, poi, l'attribuzione della competenza all'organo esecutivo esclude per queste deliberazioni la necessità di acquisire il parere dell'organo di revisione.

L'esigenza di rendere realmente efficaci le erogazioni di contributi ministeriali agli enti locali impone dunque una deroga al principio generale sancito dal terzo comma dell'articolo 175 del Tuel secondo il quale le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune fattispecie tassativamente indicate dalla legge.

Come evidenzia la relazione tecnica al Decreto Ristori Ter, la deroga, non essendo circoscritta alle risorse trasferite in base al comma 1, bensì alle «risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019», ha una portata generale tale da ricomprendere ogni ulteriore trasferimento statale ancorato all'emergenza in corso.

L'ampio raggio di azione della norma la renderebbe applicabile dunque anche alle risorse del fondone-bis (articolo 39 del Dl 104/2020), in relazione alle quali il quinto comma dell'articolo 39 del Dl 104/20 aveva già spostato al 31 dicembre la possibilità di effettuare variazioni di bilancio.

Allo stesso modo, potranno essere iscritte in bilancio le somme a ristoro del minor gettito Imu-alberghi, per l'imposta/contributo di soggiorno e per Tosap/Cosap, i cui importi sono stati resi noti da Ifel solo nei giorni scorsi e per i quali sono ancora in corso di emanazione i relativi decreti di attribuzione.

In conclusione, dal oggi 1° dicembre gli enti locali possono effettuare ogni variazione di bilancio connessa con i trasferimenti dallo Stato per l'emergenza da Covid-19 con deliberazione di competenza della giunta (fondo-bis per la solidarietà alimentare, fondone-bis Covid-19, Imu, soggiorno, Tosap/Cosap eccetera) senza parere dell'organo di revisione, non richiamato dalla disciplina derogatoria. Su queste variazioni invece i revisori dovranno effettuare il controllo successivo richiesto dall'articolo 239 del Tuel in sede di esame del rendiconto, in merito all'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio.

Non sarà inoltre necessaria alcuna ratifica da parte del consiglio, intervenendo la giunta con una competenza primaria.

Queste variazioni, da ultimo, non dovranno neppure essere inviate al tesoriere, dopo le semplificazioni operate dall'articolo 52 del Dl 104/2020, che ha abrogato il comma 9-bis dell'articolo 175 del Tuel.

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