Fisco e contabilità

Sui contratti integrativi controlli dei revisori in cinque punti

Un compito che continua durante la fase gestionale quando le clausole contrattuali trovano concreta applicazione

di Corrado Mancini

Niente sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo in caso di rilievi da parte dell'organo di revisione e la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. È quanto emerge dal parere CFL 111 espresso da Aran, con riferimento all'articolo 8, comma 6, del contratto 21 maggio 2018 Funzioni Locali (si veda Nt Enti locali & edilizia di lunedì 23 novembre). In effetti la posizione dell'Aran non poteva essere di diverso tenore in considerazione anche del ruolo che la legge assegna in merito all'organo di revisione negli enti locali.

La materia del personale è una delle principali aree di controllo da parte dei revisori dei conti degli enti locali e i controlli sulla contrattazione integrativa rappresentano un campo nel quale gli stessi sono chiamati a intervenire in modo obbligatorio. In quest'ambito, nella sua funzione di controllo, l'organo di revisione è tenuto a verificare:
a) la conformità delle risorse riportate nel fondo per il trattamento accessorio (distintamente per la dirigenza e per il comparto) con le disposizioni che ne disciplinano la costituzione;
b) la sussistenza delle condizioni che legittimano l'inserimento di risorse aggiuntive;
c) il rispetto dei vincoli normativi in materia di destinazione di risorse al trattamento accessorio;
d) la corretta applicazione degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
e) la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con gli stanziamenti del bilancio di previsione;

Infatti l'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti.

Il Mef, nella circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici, sostiene che il controllo del collegio dei revisori non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell'applicazione dei criteri di selettività nell'erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.

Con i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti cotabili invita l'organo di revisione a verificare il rispetto del vincolo di contenimento delle risorse destinate al trattamento accessorio in corrispondenza della certificazione della costituzione dei fondi incentivanti, della compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione decentrata e della relazione al rendiconto della gestione.

Il vincolo non riguarda esclusivamente le risorse che confluiscono nei fondi specificamente previsti dalla disciplina contrattuale ma può riguardare, a seconda delle fattispecie, anche somme e importi che non affluiscono a fondi incentivanti ma che gravano direttamente sul bilancio dell'ente locale.

L'ampio spettro di controllo dell'organo di revisione sulla contrattazione decentrata integrativa è confermato anche dalla giurisprudenza contabile, laddove afferma che in virtù dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 156 del 2001 e dell'articolo 239 del Dlgs n. 267 del 2000, l'organo di revisione dell'ente locale, allorché rende il parere obbligatorio su un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, deve verificare la compatibilità della contrattazione collettiva integrativa non solo con i vincoli di bilancio della singola amministrazione ma anche con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva, con particolare attenzione per le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. L'obbligo di diligenza in capo all'organo di revisione implica che l'esame di un'ipotesi di contratto collettivo non possa prescindere da una valutazione preliminare delle direttive per la contrattazione e degli atti richiamati dal medesimo contratto collettivo (Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, Sentenza n. 157/2020).

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