Personale

Sui vicesegretari riserva di legge per lo Stato

Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, non possono modificare le norme nazionali

di Arturo Bianco

Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, non possono modificare le norme nazionali sul conferimento dell'incarico di vicesegretario nei piccoli Comuni sprovvisti di segretario; in particolare non possono intervenire sulla disciplina dei compiti assegnati ai segretari in quanto gli stessi sono funzionari o dirigenti dello Stato. É quanto ha stabilito la sentenza della Corte costituzionale n. 167/2021, che ha annullato in toto la specifica disposizione dettata dalla regione Friuli Venezia Giulia con la legge n. 9/2020.

Con questa norma è stato previsto che i sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti e che non riescono a trovare un segretario possano conferire questi compiti per un periodo massimo di 12 mesi a un vicesegretario iscritto in uno specifico elenco cui possono accedere i dipendenti di ruolo del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (che ricordiamo costituisce una delle peculiarità della normativa friulana) che sono in possesso dei requisiti per potere accedere alla qualifica di segretario comunale o provinciale. Per il conferimento di tale incarico i sindaci operano la propria scelta all'interno di una terna di candidati formata sulla base della manifestazione di interesse avanzata dagli iscritti all'elenco o, in mancanza, sulla base della vicinanza del Comune al proprio luogo di residenza. La disposizione regionale è significativamente diversa rispetto alle regole dettate, a livello nazionale, dall'articolo 16-ter, comma 9, del Dl 162/2019. Ricordiamo che la disposizione stabilisce che fino a tutto il 2022 nei Comuni fino a 5.000 abitanti o, se convenzionati, fino a 10.000, le funzioni assegnate dal legislatore nazionale, in primo luogo dal Dlgs 267/2000, al segretario e che non riescono a trovarlo, possono essere svolte, previa autorizzazione del ministero dell'Interno, da un vicesegretario per un periodo massimo di 12 mesi. Il vicesegretario deve essere un funzionario di ente locale di ruolo da almeno 2 anni, deve essere in possesso dei requisiti per potere accedere alla qualifica di segretario e deve avere assolto ad uno specifico obbligo formativo della durata minima di 20 ore.

Alla base della sentenza la considerazione che l'esercizio della propria ampia autonomia speciale in materia di disciplina delle autonomie locali, tema che peraltro rientra tra quelli a competenza esclusiva, è consentito nell'ambito dei «principi di carattere generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica». Rientra pienamente, per la Corte costituzionale, nell'ambito di questi principi, la devoluzione in modo esclusivo al legislatore statale della disciplina della «attribuzione e ripartizione dei compiti dei funzionari statali», quali sono per l'appunto i segretari comunali e provinciali. Da qui viene tratta la conclusione per cui la legge regionale del Friuli Venezia Giulia ha infranto il vincolo a rispettare l'ordinamento giuridico della Repubblica, vincolo che peraltro è contenuto espressamente nello statuto della stessa Regione.

Come ulteriore conseguenza, viene stabilita l'illegittimità anche delle disposizioni regionali che completano tale disposizione, per cui questa spesa doveva andare al di fuori del tetto degli oneri per le assunzioni flessibili, per cui si disponevano sanzioni per la mancata accettazione dell'incarico e con cui si disciplinanavano le regole per la costituzione e gestione della iscrizione all'elenco dei vicesegretari.

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