Urbanistica

Sulle colonnine elettriche private l'Iva è agevolata solo se realizzata con l'impianto fotovoltaico

Oppure se soddisfa un interesse collettivo e ricade pertanto tra le opere di urbanizzazione

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di M.Fr.

La colonnina di ricarica elettrica sconta un'Iva agevolata al 10% solo nei casi di urbanizzazione primaria oppure - nei caso in cui si configura come un impianto di ricarica privato - solo se l'installazione è contestuale alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ad essa collegato. Nei casi in cui, invece, il punto di ricarica è realizzato separatamente ed è a servizio del solo proprietario privato si applica l'Iva ordinaria, al 22%.

Questa la risposta dell'Agenzia delle Entrate al quesito posto da un contribuente volto a chiarire il regime Iva per il mini impianto. Più esattamente, il contribuente ha chiesto all'Agenzia di confermare che l'intervento rientra tra quelli agevolati in virtù dell'articolo 17 -sexies), comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che «le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale». Le Entrate confermano la validità della disposizione, ma escludono che possa applicarsi "tout court", e che occorra invece verificare se l'impianto soddisfa «esigenze e interessi collettivi di primario spessore». Dalla precisazione delle Entrate si ricava anche la colonnina si configura come opera di urbanizzazione (quindi con Iva al 10%) in tutti i casi si soddisfa l'interesse collettivo e la destinazione ad uso pubblico, indipendentemente dalla localizzazione.

Nel caso specifico, l'impianto soddisfa esclusivamente l'esigenza del privato promotore. Tuttavia - ricorda l'Agenzia delle Entrate - l'applicazione del regime di Iva agevolato al 10% è ammessa, per interventi privati, nel caso in cui «le colonnine di ricarica sono fornite e installate unitamente all'impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt'uno, magari nell'ambito di un contratto di appalto». I riferimenti normativi, in questo caso, sono i numeri 127-quinquies) e 127-septies) del Decreto IVA.

«Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia installata autonomamente rispetto all'impianto fotovoltaico fornito dall'Istante, tonerà applicabile l'aliquota Iva ordinaria, fermo restando l'eventuale detrazione ai fini delle imposte dirette». Stessa cosa per l'installazione eseguita da una società a favore di un soggetto con partita Iva per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.

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