Fisco e contabilità

Suolo pubblico, il Tar boccia il regolamento Cosap con tariffe ad hoc per le antenne telefoniche

La decisione trae argomentazioni anche dal nuovo canone introdotto quest'anno (con efficacia dal 2022)

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di Giuseppe Debenedetto

Il nuovo canone sulle antenne, previsto dalla legge 108/2021 di conversione del Dl 77/2021, non è applicabile retroattivamente ma la sua introduzione può avere una ricaduta sull'interpretazione della normativa previgente, nell'ottica di un'equilibrata composizione degli interessi in gioco. É affermato dal Tar Bologna che, con due sentenze del 28 ottobre 2021, ha annullato il regolamento Cosap del Comune di Bologna nella parte in cui prevede un canone con tariffa ad hoc per le antenne telefoniche.

Insomma, il nuovo canone sulle antenne di telecomunicazione non è ancora entrato in vigore è sta già creando diversi problemi ai Comuni per i riflessi sui contenziosi pregressi. Si tratta del canone previsto dal comma 831-bis della legge 160/2019, introdotto dall'articolo 40 comma 5-ter della legge 108/2021, pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, importo peraltro non modificabile dagli enti.

La norma è in vigore dal 29 luglio 2021 ma dovrebbe esplicare i suoi effetti dal 2022, essendo scaduto il termine del 30 aprile previsto per il versamento. La decorrenza non è espressamente prevista dalla nuova disposizione, che presenta diversi profili di criticità circa il corretto ambito di applicazione. La giurisprudenza sta comunque ricavando da questa norma alcune argomentazioni per l'applicazione del canone unico (in vigore dal 2021) e per la decisione di contenziosi pregressi riguardanti i vecchi prelievi Cosap-Tosap.

Sul nuovo regime il Tar Bologna ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da un gestore telefonico, evidenziando che il comma 831-bis conferma la denunciata sproporzione dell'elevato incremento della misura del canone imposto dal 2021 per le antenne telefoniche (si veda l'ordinanza n. 385/2021).

Sul vecchio regime lo stesso Tar Bologna ha annullato il regolamento Cosap del Comune di Bologna nella parte in cui ha previsto per le antenne telefoniche una tariffa ad hoc correlata a un'occupazione convenzionale di 30 metri quadrati (sentenze n. 886 e 890 del 28 ottobre 2021).

Invero l'articolo 93 del Dlgs 259/2003 (codice per le comunicazioni elettroniche) stabilisce un principio inderogabile secondo cui non possono essere chiesti oneri e canoni diversi o in misura superiore a quella normativamente predeterminata, come ribadito dalla giurisprudenza (Tar Brescia n. 81/2020, Tar Veneto n. 311/2020, Tar Roma n. 11489/2019).

Il Tar Bologna evidenzia che non è applicabile alle antenne telefoniche il criterio previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera f), del Dlgs 446/1997, commisurato «al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa», non sussistendo un collegamento stabile tra utente e impianto negli apparati di telefonia mobile. Resta dunque, quale unica base di riferimento, la lettera e), che riconosce una «speciale agevolazione» e delinea per la rete mobile un criterio di favore, escludendo quindi ulteriori parametri.

Al contrario, il Comune ha introdotto una tariffa forfettaria senza rispettare il parametro agevolativo previsto dalla norma, non potendo peraltro invocare una sorta di compensazione per le restrizioni prodotte all'uso collettivo e allo sviluppo urbano, dal momento che il diritto alla salute è salvaguardato dal legislatore statale e regionale.

Si profila pertanto una significativa ricaduta economica sulle entrate comunali, che dovrebbe imporre la previsione di un adeguato ristoro in virtù di una nuova norma (il comma 831-bis) che di fatto sottrae autonomia impositiva agli enti locali, incidendo peraltro sulle situazioni pregresse.

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