Urbanistica

Superbonus 110%, dubbi in attesa dei provvedimenti attuativi di Entrate e Sviluppo economico

I grandi lavori «trainanti» dell'incentivo non possono partire senza la normativa di dettaglio

di Saverio Fossati

L’attesa per i provvedimenti delle Entrate e per il decreto del Mise è grande, perché i tasselli sono assolutamente indispensabili per avviare davvero il meccanismo del 110%. Certo, nell’attesa si possono far partire alcune pratiche burocratiche e diagnostiche ma, a seconda della parte che entra in scena (fiscale, urbanistica, termotecnica, edilizia), bisognerà chiarire subito i punti principali.

Il fisco

Dato che un «condominio» esiste quando, in un edificio con più unità immobiliari, più soggetti sono ciascuno proprietario di parte delle unità, dovrà essere chiarito se possano essere agevolati anche i lavori sulle parti comuni di un edificio composto da «più unità immobiliari funzionalmente autonome» (definizione che sembrava essere stata pensata per le villette plurifamiliari) che siano invece di un unico proprietario (pertanto, senza «condominio»), in coerenza con le risposte 22 maggio 2020, n. 137 e 139 e 22 luglio 2019, n. 293, che hanno concesso l’agevolazione sugli interventi su parti comuni non condominiali in riferimento, però, alle agevolazioni già in vigore prima del Dl 34/2020.

Il grande interrogativo, però, che blocca, tra l’altro, la possibilità di emettere fatture in acconto senza che vi sia un pagamento materiale da parte del committente, riguarda le modalità e la modulistica necessarie per l’acquisto del credito d’imposta o per operare lo sconto in fattura.

In condominio

Inoltre, senza la possibilità di svolgere le assemblee condominiali in videoconferenza (attualmente le regole di sicurezza in vigore le rendono impraticabili in presenza quando i condòmini siano molti) rende di fatto impossibile prendere decisioni così importanti. E dato che servono almeno 2-3 assemblee, il tempo gioca contro. In questo caso occorrerebbe però una norma primaria.

Anche gli amministratori di condominio (e questo potrebbero benissimo chiarirlo le Entrate) dovranno tener conto della libertà di scelta assicurata ai condòmini e dovranno comunicare alle Entrate il puzzle tra fatture pagate e scelte dei singoli tra detrazione, sconto in fattura e cessione del credito d’imposta.

La congruità

Nei decreti attuativi del Mise serve essenzialmente il dettaglio dei prezzi congrui: quali sono, cioè, i riferimenti rispetto ai quali si può dimostrare la congruità dei prezzi, come richiesto dal Dl 34/2020 (l’adempimento è a carico di un professionista abilitato). Anche la mancanza di questo tassello rende impossibile fare un preventivo credibile, a meno di non avviare i lavori a rischio di “inconguità” e quindi di revoca dell’agevolazione.

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