Urbanistica

Superbonus, asseverazioni in più step indispensabili per il 110%

La detrazione del 110% decade in conseguenza al mancato adempimento degli obblighi collegati alla Cila

di Silvio Rivetti

La spettanza del superbonus 110% fa perno sulle asseverazioni tecniche richieste dall'articolo 119 Dl 34/2020. Venuto meno l'obbligo di attestare lo stato legittimo degli immobili per effetto del decreto semplificazioni, il nuovo comma 13-ter dell'articolo 119 impone ora, come primo adempimento rilevante, di presentare la Cila attestante il titolo abilitativo della costruzione o il provvedimento di legittimazione dell'immobile (o il completamento della costruzione ante 1° settembre 1967). Ora la detrazione al 110% non viene meno per effetto della semplice irregolarità urbanistica ma solo in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi ora connessi alla Cila (Cila omessa, incompleta o infedele in punto legittimità dell'immobile) o in conseguenza di lavori difformi rispetto alla Cila stessa.

L'efficientamento
Adempiuti agli obblighi in materia di Cila, la successiva asseverazione, a mezzo Ape, rilevante in ordine cronologico è quella prevista dal comma 3 dell'articolo 119, funzionale ad attestare, nei lavori di efficientamento energetico, il conseguimento del risultato del doppio salto di classe energetica dell'immobile (ovvero il conseguimento della classe energetica più alta).

Requisiti e congruità
A tali asseverazioni segue quella di cui al comma 13 lettera a) dell'articolo 119, attestante sia il rispetto dei requisiti tecnici ecobonus (Dm Mise del 6 agosto 2020), sia la congruità delle spese sostenute per i lavori (in relazione ai prezziari delle regioni e provincie autonome, o a quelli Dei; ovvero, in mancanza, ai prezzi determinati analiticamente dal professionista, visti anche i prezzi di cui all'Allegato I del Dm Mise del 6 agosto 2020: il tutto, come da disciplina dell'articolo 13 dell'Allegato A dello stesso Dm).

L'antisismica
Un'ulteriore tipologia di asseverazione è richiamata al comma 13, lettera b) dell'articolo 119, sull'efficacia degli interventi sismabonus. Tale documentazione è da redigersi a cura dei progettisti strutturali, dei direttori dei lavori strutturali o dai collaudatori statici; i quali sono chiamati ad attestare anche la congruità delle spese, in analogia a quanto visto sopra. Agli adempimenti è dedicato il Dm delle Infrastrutture del 6 agosto 2020.Le asseverazioni ecobonus e sismabonus, previste dal comma 13 della norma, sigillano la conclusione dei lavori o dei singoli Sal, agevolando tanto il successivo rilascio dei visti di conformità, quanto i futuri controlli erariali. La loro importanza è confermata dalla norma che ne sanziona la non-veridicità con la decadenza della detrazione in capo ai contribuenti (con conseguente responsabilità civilistica per i danni in capo ai professionisti, che devono dotarsi di copertura assicurativa idonea). Tale carico si sommerebbe alle sanzioni amministrative e penali previste puntualmente per i tecnici dal comma 14.Anche i corrispettivi erogati ai professionisti asseveratori rientrano nelle spese detraibili per tipologia di intervento agevolabile, purché congrui rispetto al valori di cui alle tabelle per i corrispettivi del Dm Giustizia del 17 giugno 2016 (circolare 30/E/2020, punti 5.2.2 e 5.2.3).

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