Urbanistica

Superbonus, il beneficio fiscale resta anche per le Onlus che si iscrivono al Runts

Chiariti i criteri di calcolo del limite di spesa ammesso in detrazione

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Superbonus, resta il beneficio anche per le Onlus che si iscrivono nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 3/E pubblicata ieri dall'agenzia delle Entrate con riferimento ai criteri di calcolo delle spese sostenute dalle Onlus, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato L'articolo 119, comma 10-bis, del decreto Rilancio ha previsto per questa tipologia di enti una deroga ai criteri di calcolo del beneficio fiscale basati sul numero di unità immobiliari. Dal momento che per tali realtà si pone l'esigenza di utilizzo di spazi più ampi per lo svolgimento di attività istituzionali, il limite di spesa ammesso in detrazione viene determinato tenendo conto del rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto di intervento e la superficie media ricavabile dal rapporto Omi. A questo si aggiungono due requisiti oggettivi: svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali senza riconoscimento di indennità di carica a favore dei membri del cda e specifica classificazione catastale.

Possono accedere al criterio di calcolo sopra descritto solamente Odv e Aps iscritte nelle specifiche sezioni del Runts. Si intendono dotati di tale qualifica anche le realtà che al momento stanno completando la fase di trasmigrazione e ancora non hanno ottenuto la definitiva iscrizione nel Runts. Discorso diverso per le Onlus la cui anagrafe resterà in vita fino all'autorizzazione da parte della UE delle misure fiscali contenute nei decreti di riforma del terzo settore. In attesa, le Onlus che dovessero scegliere di iscriversi nel Runts potranno mantenere il beneficio del superbonus data la continuità tra tale qualifica e quella di Ets.Gli immobili oggetto di intervento dovranno rientrare nelle categorie catastali richiamate dalla norma: collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (B1) nonché a case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4). Ai fini del beneficio si dovrà tenere conto della situazione all'inizio dei lavori senza necessità che al momento dell'effettuazione degli interventi l'immobile sia già utilizzato per lo svolgimento dei servizi socio-sanitari a patto che vi sia la destinazione d'uso richiesta. Le modalità di calcolo ad hoc per Onlus, Odv e Aps si applicano anche laddove le attività socio-sanitarie vengano svolte in via mediata attraverso affitto di azienda.

In tal caso è richiesto che permanga in capo al soggetto lo svolgimento di prestazioni socio-sanitarie e il concedente detenga l'immobile in proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Altro requisito oggettivo è il divieto di percepire indennità da parte dei membri del cda dal 1° giugno 2021 fino al termine di fruizione dell'agevolazione. La gratuità dovrà risultare dallo statuto vigente con impossibilità di avvalersi delle specifiche modalità di calcolo in caso di delibere che stabiliscono l'assenza di indennità successive al 1° giugno 2021 oppure nelle ipotesi in cui i compensi non vengano corrisposti per rinuncia o a seguito di restituzione di quanto ricevuto dai membri del cda. Infine, con riferimento al requisito richiesto dalla norma legato al possesso e detenzione dell'immobile, i detentori dell'immobile per fruire dei limiti di spesa dovranno essere in possesso di un valido titolo come nel caso del contratto di locazione e avere l'autorizzazione da parte del titolare dell'immobile ad eseguire i lavori. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10 bis, tuttavia sarà necessario il possesso dell'immobile in base a tassativi titoli (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito) che dovranno sussistere dal 1° giugno 2021.

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