Urbanistica

Superbonus, il bonifico ordinario sbagliato può essere corretto

Anche per il superbonus vale la dichiarazione del fornitore per porre rimedio a un bonifico ordinario

di Alessandro Braggion e Giorgio Gavelli

Anche per il superbonus vale la dichiarazione del fornitore per porre rimedio a un bonifico ordinario: è quanto chiarito dall’Agenzia ieri durante un incontro con la stampa specializzata. Infatti, le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, nell’ambito dei bonus edilizi, devono effettuare i pagamenti delle spese sostenute tramite “bonifico parlante”.
Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il pagamento, come indicato nella circolare 28/E/2022, la detrazione spetta a condizione che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’impresa esecutrice/fornitrice con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell’imputazione nel reddito d’impresa (circolare 43/E/2016). Ora viene chiarito che tale facoltà è percorribile anche per il superbonus.

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