Urbanistica

Superbonus, congruità delle spese: attestazione alla fine degli interventi o con i Sal

Solo a fine lavori il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto

di Luca De Stefani

L’attestazione della congruità delle spese antisismiche, ai fini del super sismabonus, può essere rilasciata anche al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, anche se nell’allegato B del decreto 58/2017, da presentare al Comune prima dell’inizio dei lavori, è stata inserita la dichiarazione relativa alla suddetta congruità (risposta del 16 giugno 2021, n. 410). Con l’articolo 2 del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329, dal 7 agosto 2020 è stato modificato il modello relativo all’asseverazione preventiva del progettista dell’intervento strutturale, contenuto nell’allegato B del decreto 58/2017 (da presentare al Comune prima dell’inizio dei lavori), inserendovi anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese prevista ai fini del super sismabonus del 110% (parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 2 febbraio 2021, RU n. 0031615).

Solo a fine lavori il direttore dei lavori assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione, in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore statico attesta l’avvenuta riduzione del rischio sismico. La riduzione del rischio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, mentre solo per il super sismabonus del 110%, non per il sismabonus, serve l’asseverazione della congruità dei prezzi. Secondo la risposta del 16 giugno 2021, n. 410, l’inserimento dell’attestazione della congruità delle spese nell’allegato B risponde a una semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la sua mancanza al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia, non pregiudica l’accesso al superbonus, in quanto per l’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio, l’attestazione della corrispondente congruità delle spese va rilasciata solo al termine dei lavori o per ogni stato
di avanzamento.

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