Personale

Superbonus, domande al Mise entro fine mese per i contributi ai Comuni sulle assunzioni dei tecnici

Una disposizione inedita che costituisce una deroga alle regole sulle capacità assunzionali degli enti

di Arturo Bianco

Entro il 30 gennaio i Comuni singoli e associati possono presentare una domanda al ministero per lo Sviluppo economico per ottenere un contributo per l'assunzione di personale a tempo determinato e parziale da adibire agli uffici tecnici tutti gli adempimenti connessi al cosiddeto Superbonus edilizio. Possono essere così riassunte le previsioni dettate dai commi 69 e 70 della legge 178/2020, la legge di bilancio 2021. Siamo in presenza di una disposizione inedita, che costituisce una deroga alle disposizioni sulle capacità assunzionali.

Questi finanziamenti sono sottoposti alle seguenti condizioni: le assunzioni vanno effettuate solamente per l'anno 2021; devono riguardare personale in part time; devono avere la durata massima di 1 anno e non possono essere né prorogate né rinnovate. La disposizione è inoltre molto chiara e netta nel circoscrivere l'ambito di utilizzazione di questo personale: i neo assunti potranno essere utilizzati solamente per «consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione» degli incentivi per l'efficienza energetica, il Sismabonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, cioè le attività previste dall'articolo 119 del Dl 34/2020. Queste assunzioni possono essere effettuate dai Comuni sia in forma singola sia in forma associata. Quindi, il personale così assunto non può essere utilizzato per un generico potenziamento degli uffici tecnici o per sostituire personale assente, ma solamente per accelerare i tempi per la istruttoria delle domande specificamente indicate dal legislatore.

Le amministrazioni interessate devono presentare la richiesta al ministero dello Sviluppo economico entro il 30 gennaio. Al finanziamento di queste assunzioni - che sarà sicuramente parziale - sono destinati 10 milioni di euro; il riparto sarà effettuato con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla scorta dell'esame delle domande presentate.

Le risorse che saranno trasferite dallo Stato vanno in deroga al tetto della spesa del personale ai fini del confronto con la spesa media del triennio 2011/2013 per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità e 2008 per quelli che non erano assoggettati a tale vincolo, in quanto eterofinanziate. Motivazione che sembra sufficiente anche a escludere questa quota dal tetto di spesa per le assunzioni flessibili stabilita dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010. Si deve inoltre prevedere che queste somme, in applicazione dell'articolo 57, comma 3-septies, della legge di conversione del Dl 104/2920, vadano anche in deroga alla spesa del personale ai fini del calcolo del rapporto con le entrate correnti e che i relativi trasferimenti non vanno inclusi nelle entrate correnti.

Queste assunzioni devono essere inserite nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale. In questo documento si devono indicare anche le modalità di selezione: come per tutte le assunzioni flessibili si deve dare corso alla chiamata dei vincitori di concorso a tempo determinato dello stesso ente e alla utilizzazione di graduatorie dello stesso ente per assunzioni a tempo indeterminato. In assenza, si può utilizzare per scorrimento la graduatoria a tempo indeterminato di un altro ente o bandire uno specifico concorso. Non sembra essere indispensabile che la programmazione del fabbisogno sia adottata prima della presentazione della domanda, cioè prima del 30 gennaio: questo requisito deve essere soddisfatto prima dell'assunzione.

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