Urbanistica

Superbonus, domotica: resta valido il limite di 15mila euro

Per gli interventi con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020 si deve applicare il limite massimo di detrazione per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento

di Luca De Stefani

Il decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020 è una fonte di diritto superiore rispetto alla Guida delle Entrate di febbraio 2021 sul superbonus del 110 per cento. Pertanto non va considerata l’eliminazione del limite di detrazione di 15mila euro prevista a pagina 26 della Guida per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automatio).

Il limite di spesa esiste

Per gli interventi con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020) si deve infatti applicare il limite massimo di detrazione di 15mila euro «per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento», produzione di acqua calda o «climatizzazione delle unità abitative». Lo prevede la tabella 1 dell’allegato B del decreto stesso, il quale integra la norma istitutiva della detrazione Irpef o Ires del 65% per questi interventi, la quale non prevede alcun limite di spesa.

Però, la tabella 1 dell’allegato B del Dm Mise del 6 agosto 2020, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, pone il limite di detrazione a 15.000 euro, con una spesa massima detraibile al 65% di 23.076,92 euro o al 110% di 13.636,36 euro. Sbaglia, quindi, la Guida dell’agenzia delle Entrate di febbraio 2021 quando dice che per questi interventi «non è previsto un limite massimo di detrazione» (come affermava la circolare 20/E/2016) perché non tiene conto delle modifiche nel frattempo intervenute.

Traino al 110%

Si segnala, poi, che secondo la nota (*) dell’allegato B del Dm requisiti del Mise del 6 agosto 2020 (lettera ba), questo intervento non sarebbe trainato al 110%, mentre viene trainato secondo la tabella a pagina 4 delle istruzioni del modello della Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (codice intervento 12) e il punto 2.2, lettera i) del Dm asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020 (risposta 9 data dal Mise a Telefisco 2020 sul 110%).

In definitiva, questi interventi sono «trainati» al super bonus del 110%, con un limite di detrazione di 15.000 euro (per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020), non considerando la nota (*) dell’allegato B del Dm requisiti Mise del 6 agosto 2020 né la svista della Guida delle Entrate.

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