Urbanistica

Superbonus, Enea: si può asseverare solo tramite il portale

L’asseverazione del tecnico abilitato non è sostituibile per il 110% con fornitore o installatore

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di Luca Rollino

Con una nota di chiarimento, l'Enea prova a mettere ordine in materia di asseverazioni e prezzi congrui delle lavorazioni necessarie per gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di fruire di ecobonus e superecobonus. Il decreto requisiti ecobonus del 6 agosto 2020, in vigore da ottobre 2020, fornisce indicazioni sull'oggetto delle asseverazioni, ma non distingue in modo preciso tra asseverazioni per 110% e asseverazioni per aliquote ordinarie.L'Enea chiarisce innanzitutto che l'asseverazione per il superecobonus deve essere trasmessa tramite il portale dedicato, sempre accompagnata dal computo metrico che deve essere redatto facendo riferimento ai valori riportati nei prezzari regionali, relativi al territorio in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla Dei. Nel caso in cui tali prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. Solo in questo ipotesi il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I del decreto requisiti. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione, e quindi deve essere anch'essa trasmessa tramite portale.

La dichiarazione del fornitore
Importante: l'asseverazione del tecnico abilitato, in caso di 110% non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell'installatore. Viceversa, nel caso di aliquota ordinaria, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell'installatore, nel caso in cui l'intervento sia su parti specifiche dell'edificio (come la sostituzione dei serramenti o del generatore di calore). In tali casi però, la congruità dovrà essere garantita rispetto ai valori riportati nell'Allegato I e non saranno possibili ulteriori riferimenti economici. La soluzione più generale nel caso di aliquote ordinarie prevede il ricorso all'asseverazione del tecnico abilitato, che per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 riguarda solo i requisiti tecnici, mentre per quelli iniziati dopo riguarda tanto i requisiti tecnici quanto la congruità delle spese. I riferimenti per garantire tale congruità sono rappresentati dagli stessi prezzari previsti per il 110%, ed espressamente indicati al Paragrafo 13 del Decreto requisiti. In caso di Ecobonus "semplice", il computo metrico non deve essere trasmesso tramite portale, ma deve essere conservato a cura del soggetto beneficiario in caso di controlli. Qualora dal computo metrico (sia per l'eco che per il superecobonus) emerga che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi previsti, la detrazione è applicata nei limiti massimi e la restante spesa non può essere ulteriormente agevolata.

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