Superbonus, esenti le cessioni da sconto in fattura
In caso di ulteriore cessione a terzi del credito, il soggetto Iva effettua un'operazione esclusa dall'Iva
Se un soggetto Iva acquista un credito d'imposta generato da lavori edili, tramite cessione del credito o sconto in fattura (ricevendo ad esempio un credito di 110 euro e «pagandolo» 100 euro), effettua un'operazione esente da Iva per l'importo pari alla «commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito» (nell'esempio, per 10 euro). In caso di ulteriore cessione a terzi del credito ricevuto, il soggetto Iva effettua un'operazione esclusa dall'applicazione dell'Iva, in quanto si tratta di «cessioni di crediti in denaro», in base all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72. Questi chiarimenti sono contenuti nella risposta dell'agenzia delle Entrate del 24 maggio 2021, n. 369, riferita all'ecobonus o al sismabonus, ma sono estendibili anche al super bonus del 110% e agli altri bonus edili.
Pertanto, il «compenso per l'anticipo dell'importo del credito» (detto anche il corrispettivo o la commissione), «pari alla differenza positiva da acquisto crediti» (cioè i 10 euro dell'esempio) concorre a formare il volume d'affari esente del soggetto Iva che acquista il credito d'imposta e va registrato nei registri Iva vendite dello stesso.Per questa operazione, comunque, non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (articolo 22, comma 1, n. 6 del Dpr 633/1972). Il soggetto che acquista il credito (il «cessionario»), comunque, ha la facoltà di fatturare l'operazione esente.Non è obbligato neanche a certificare il corrispettivo (articolo 2, comma 1, lettera n), Dpr 21 dicembre 1996, n. 696). Il cedente del credito non deve emettere nessuna fattura (neanche se soggetto Iva), trattandosi di un'operazione non finanziaria, cioè esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, in quanto si tratta di «cessioni di crediti in denaro» in base all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72.
Lo sconto in fattura
Per lo sconto in fattura, l'esenzione da Iva prevista dalla risposta a interpello 369/2021 è applicabile alla parte di credito d'imposta trasferito dal contribuente che commissiona i lavori, che eccede lo sconto praticato. In questo caso, l'acquirente del credito, se soggetto Iva, effettua un'operazione esente per l'importo del «guadagno» dell'operazione, pari alla differenza tra il credito ricevuto (ad esempio, 110 euro) e lo sconto applicato (100 euro). Pertanto, l'impresa o il professionista, oltre alla fattura imponibile per l'intervento o la consulenza, deve riportare nel registro Iva vendite questa operazione esente, pari a 10 euro (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 luglio 2021). Nel registro Iva vendite, questo importo concorre a formare il volume d'affari esente (senza peraltro concorrere al pro rata, in quanto accessorio a operazioni imponibili). Come nel caso della cessione del credito, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente.
Imposta di registro
Queste operazioni sono esenti da Iva, pertanto, grazie al principio di alternatività Iva-registro, il relativo atto di cessione è soggetto a registrazione, in misura fissa, solo in caso d'uso, se redatto per scrittura privata non autenticata ovvero in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 5 del Dpr 131/1986).