Urbanistica

Superbonus, per l'intervento con più incentivi si moltiplicano anche i Sal

L'Agenzia non si è ancora pronunciata ma un'interpretazione logica va in questo senso

di Silvio Rivetti

Il tema dei Sal nel 110%, per quanto più volte analizzato, presenta ancora un significativo punto controverso, sul quale i chiarimenti ufficiali mancano del tutto. L'articolo 121, comma 1-bis del Dl 34/2020 consente, con riferimento ai lavori di cui alle agevolazioni indicate al comma 2, l'esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori: con la duplice precisazione che, per gli interventi ricadenti nel superbonus, i Sal non possono essere più di due «per ciascun intervento complessivo»; e ciascun Sal deve riferirsi «ad almeno il 30% dello stesso intervento». Dato che gli interventi 110% possono presentare natura sostanziale diversa (riguardando l'ecobonus o il sismabonus), e assumere rilievo differente (a seconda che si configurino come interventi trainanti o trainati), allora è lecito porsi l'interrogativo, leggendo l'ambiguo testo della norma, di come si debbano determinare i Sal in relazione a interventi pluriarticolati, comprendenti tutte le tipologie di lavori superbonus appena indicati.

L'esempio con eco+sismabonus
Un esempio chiarirà il caso dubbio. Si immagini un intervento globale di demolizione e ricostruzione di un edificio unifamiliare, coinvolgente lavori sia strutturali sismabonus, sia ecobonus trainanti (isolamento termico dell'edificio e impianto di climatizzazione), sia ecobonus trainati (infissi e pannelli solari). Poiché il legislatore richiede che i Sal siano al massimo due «per ciascun intervento complessivo», nella misura del 30% «del medesimo intervento», è da domandarsi se prevale, ai fini della determinazione del valore Sal, «l'intervento complessivo» (ovvero l'intervento globale considerato unitariamente: sismabonus, ecobonus trainanti ed ecobonus trainati); oppure «ciascun intervento complessivo» (dovendosi scorporare l'intervento globale in ciascuna delle sottocategorie di lavori che lo compongono: e considerare così separatamente l'importo dei lavori per l'efficientamento antisismico dell'edificio, rispetto alle spese afferenti all'efficientamento energetico dello stesso). Nel silenzio, a oggi, dell'agenzia delle Entrate sul tema, si potrebbe propendere per la seconda soluzione: e così consentire la predisposizione di due Sal per le spese sismabonus, nel rispetto del valore del 30% di queste, da una parte; e di due Sal, per il 30% delle spese ecobonus trainanti e trainate, dall'altra.

Le asseverazioni
La norma fiscale di cui al comma 13-bis dell'articolo 119 del Dl 34/2020, infatti, dispone che i Sal relativi ai lavori 110% debbano essere corredati delle asseverazioni tecniche di cui al comma 13 lettere a) e b): ovvero, per un verso, delle asseverazioni ecobonus che attestano il doppio Salto di classe energetica dell'immobile, in conseguenza del contributo congiunto degli interventi ecobonus trainanti e trainati; e, per altro verso, delle asseverazioni concernenti l'efficacia degli interventi in chiave di riduzione del rischio sismico dell'edificio. Al di là del fatto che entrambe le tipologie di asseverazioni richieste dall'articolo 119 presentano in comune l'attestazione di congruità delle relative spese, resta fermo che esse sono radicalmente diverse l'una dall'altra, in termini sia di oggetto, sia di modalità di realizzazione, sia di professionalità tecniche deputate alla loro redazione: e se il legislatore impone asseverazioni di tipo differente, per effetto della distinta natura sostanziale dei lavori, per "sigillare" i Sal in vista della cessione del credito e sconto in fattura (unitamente al visto di conformità), allora appare coerente a tale sistema concludere che le spese sismabonus legittimano la redazione separata di due appositi Sal, concernenti almeno il 30% del valore di tali spese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©