Urbanistica

Superbonus, dopo le asseverazioni controlli a catena di Enea, Mise e Agenzia delle Entrate

Il decreto del Mise: per i tecnici disponibili due modelli per i Sal e per la «fine lavori»

di Luca Rollino

Il Superbonus prende definitivamente forma con i modelli delle asseverazioni che devono essere prodotte dai tecnici abilitati per poter fruire delle detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica. E che sono state diffuse in allegato alla bozza del Dm del Mise dedicato proprio alle asseverazioni (si veda anche Il Sole 24 Ore del 31 luglio scorso)

In applicazione dell’articolo 119 del Dl Rilancio, il decreto ministeriale attuativo specifica innanzitutto cosa si intenda per asseverazione: è la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, con la quale si attesta che gli interventi di riqualificazione energetica che godono della detrazione del 110% sono rispondenti a quanto previsto dal Decreto Requisiti Ecobonus.

I contenuti delle asseverazioni

Con l’asseverazione viene garantita anche la congruità delle spese sostenute per realizzare gli interventi. In sostanza, si tratta di una ulteriore asseverazione conclusiva. Una prima asseverazione è infatti richiesta dall’articolo 8 del Dlgs 192/05: in questo caso è il direttore dei lavori che chiude le attività di riqualificazione energetica. E deve asseverare, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori:

1. la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica presentata in fase progettuale come previsto da Legge 10/91;

2.l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato.

Questa è una prima asseverazione, con cui si attesta il rispetto della legislazione in campo energetico, e si garantisce la conformità di quanto realizzato a quanto progettato e autorizzato. È un atto fondamentale per la fruizione delle detrazioni: la dichiarazione di fine lavori, che garantisce la chiusura delle operazioni e quindi il diritto a bonus e incentivi, è inefficace se l’asseverazione non viene fatta.

La seconda asseverazione, introdotta dal Decreto Rilancio, è invece fatta da un “tecnico abilitato” (un professionista iscritto a un Ordine o a un Collegio) abilitato a progettare edifici e impianti nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente. Questa asseverazione non è in realtà limitata alla sola conclusione dei deve essere trasmessa ad ogni stato avanzamento lavori per il quale sia emessa dal fornitore una fattura “generatrice” di un credito di imposta. L’asseverazione è compilata online nel portale informatico Enea dedicato e, se relativa alla conclusione dell’intervento di riqualificazione, è trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori.

I nuovi modelli

I modelli previsti dal Decreto Asseverazioni sono pertanto due, uno per gli stati avanzamento lavori (al massimo due, con un importo minimo ben preciso rispetto all’ammontare dell’appalto) e uno per la fine lavori.

In entrambi i casi, si asseverano una serie di dati utili al soggetto incaricato di effettuare i controlli (l’Enea) per verificare la presenza dei requisiti tecnici e quella dei requisiti oggettivi relativi al tipo di intervento eseguito e alle caratteristiche dell’edificio.

Oltre alle informazioni termotecniche e geometriche, sono anche riportati i dati economici di costo delle varie lavorazioni, in modo da rendere immediatamente valutabile la congruità dei prezzi rispetto ai riferimenti individuati dal legislatore (prezziari regionali o territoriali, prezziari DEI, prezzi di mercato o i riferimenti riportati del Decreto Requisiti Ecobonus).

Le informazioni saranno oggetto di una serie di controlli anche automatizzati effettuati direttamente sul portale. Enea trasmetterà poi con cadenza bimestrale tutte le risultanze dei controlli al Mise. Da qui, se verranno riconosciuti gli estremi per procedere con la contestazione, le carte passeranno all’Agenzia delle Entrate, cui spetterà l’attuazione delle attività per la decadenza dal beneficio.

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