Urbanistica

Superbonus, per i lavori «trainati» i limiti di spesa coincidono con quelli della detrazione

Decreti Mise: nel testo ufficiale pubblicato in Gazzetta sono scomparsi alcuni interventi «trainati» ed è stato risolto a favore del fisco il rebus dei tetti entro i quali scatta il 110%

di Luca De Stefani

Le versioni definitive dei decreti del Mise su requisiti tecnici e asseverazioni del 6 agosto 2020, pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 ottobre, non risolvono i dubbi relativi ai limiti di spesa e di detrazione degli interventi dell’ecobonus trainati al 110% e quelli relativi a quali siano gli interventi che possono essere trainati al super bonus.

Inoltre, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, è stato introdotto un limite di detrazione di 15mila euro per i dispositivi multimediali (building automation), i quali, in precedenza, non erano interessati da alcun limite (circolare 20/E/2016, paragrafo 8).

Nonostante il Dm del Mise sia una fonte di diritto inferiore rispetto alla legge, l’articolo 14, comma 3-ter, del Dl 63/2013 ha delegato il Mise proprio a definire «i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento», oltre che i «requisiti tecnici» degli interventi agevolati. Pertanto, il decreto poteva sia introdurre i limiti di congruità, sia modificare i limiti complessivi di spesa.

Spariscono dei lavori «trainati»

Sembra un eccesso di delega, invece, l’eliminazione di alcuni interventi trainati al 110% e la trasformazione da limiti di spesa a limiti di detrazione del riferimento da considerare per l’ecobonus trainato.

Il mancato «traino» derivante dal Dm deriva dal fatto che questi interventi sono indicati nelle lettere a), f), g), h), o), r), v) e ba) della tabella, ma nella prima nota (*) della stessa, queste lettere non sono indicate tra quelle degli interventi «trainati».

Alcuni interventi che non sono «trainati» in base a questi due documenti potrebbero comunque essere considerati «trainanti», ma vi sono casi in cui il contribuente preferirebbe trattarli come «trainati», per esempio, per sfruttare maggiori limiti di spesa o per non dover rispettare alcuni requisiti tecnici (come l’uso di materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi del Dm Ambiente dell’11 ottobre 2017).

Limiti di spesa o di detrazione

Il decreto Rilancio, l’allegato B del decreto del Mise del 6 agosto 2020 e la tabella 4 della Guida delle Entrate del 24 luglio 2020 prevedono che, per il superbonus del 110% agli interventi trainati dell’ecobonus si applichino gli stessi «limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente» (articolo 119, comma 2, del Dl 34/2020). Leggendo l’esempio relativo alle finestre contenuto dell’allegato 1 del decreto del Mise sulle asseverazioni del 6 agosto 2020, invece, sembra che gli interventi dell’ecobonus «trainati» al 110% non possano superare i «limiti di detrazione» (e non di spesa) dell’ecobonus originario (si veda Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2020).

Le principali norme sul «vecchio» ecobonus del 65% non prevedono «limiti di spesa» massimi, ma solo di «detrazione» massimi. Per esempio, per l’installazione dei cappotti, delle coperture, delle finestre e delle schermature solari, la norma originaria prevede un unico limite complessivo di detrazione di 60.000 euro. Considerando che le finestre e le schermature solari sono detraibili al 50%, il loro limite di spesa massimo sarebbe quindi di 120.000 euro, mentre per i cappotti e i tetti, detraibili al 65%, il limite di spesa sarebbe di 92.307,69 euro. Applicando a questi limiti di spesa la nuova detrazione del 110%, la detrazione massima per le finestre e le schermature solari sarebbe di 132.000 euro (120.000 x 110%), mentre per cappotti e tetti sarebbe di 101.538,50 euro (92.307,69 x 110%).

Anche per l’ecobonus al 110%, come per quello al 50% o al 65%, però, gli importi spesi per tutti e quattro questi interventi dovrebbero essere sommati ai fini del controllo del non superamento del limite di spesa o di detrazione previsto. Se il limite massimo fosse quello della spesa (come previsto dalla norma), però, e il contribuente volesse beneficiare del 110% sia per le finestre che per il cappotto, non saprebbe quale limite di detrazione rispettare: 132.000 euro (delle finestre e schermature) o 101.538,50 euro (del cappotto)?

La soluzione nel Dm del Mise

Questo rebus sembra essere risolto, a favore del fisco, dall’allegato 1 del decreto del Mise sulle asseverazioni, il quale, non seguendo quanto previsto dal decreto Rilancio (che ripetiamolo, per il 110%, prevede gli stessi «limiti di spesa» e non di detrazione dell’ecobonus originario), afferma che «la spesa massima ammissibile» al 110% per le finestre e l’isolamento termico è pari a 54.545 euro: «60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento, diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro».

Per risolvere questo corto circuito normativo occorre una norma che preveda chiari limiti di spesa per l’ecobonus «trainato».

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