Urbanistica

Superbonus, il Mise vara i decreti attuativi su requisiti tecnici e asseverazione: si alza l'asticella del 110%

Nel decreto vengono chiariti numerosi aspetti, a partire dai tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la «congruità» dell'intervento rispetto alla spesa

di Saverio Fossati e Luca Rollino

Il mosaico del superbonus del 110% acquista due tessere importanti: più tempestivo dell’agenzia delle Entrate (da cui si attendono i due provvedimenti su visti di conformità e cessione del credito d’imposta - sconto in fattura) il Mise ha varato ieri i due decreti attuativi previsti dal Dl Rilancio.

Lo aveva annunciato ieri in mattinata il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione in commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Si tratta anzitutto del decreto sui “requisiti tecnici”, i cui contenuti, anticipati dal Sole 24 Ore lo scorso 23 luglio, sono stati confermati. Il secondo decreto è quello per le asseverazioni dei lavori, indispensabili per beneficiare delle detrazioni: «Il decreto sui requisiti tecnici fissa i massimali di costo e i controlli a campione. Stabilisce che il tecnico asseveri i costi massimi per tipologia d'intervento attraverso i prezzari regionali oppure in prezzari commerciali. In alternativa devono essere determinati in maniera analitica. Le agevolazioni riguarderanno anche le porte interne. C’è un secondo decreto, nuovo, che è il decreto asseverazioni, ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del modulo che vengono inviati agli organi competenti, tra cui Enea».

Il ministro ha sottolineato come i lavori parlamentari per la conversione del Dl Rilancio, lo abbiano «decisamente migliorato». Inoltre, spiega Patuanelli, «uno dei 13 elementi di valutazione dei progetti che entro il 15 ottobre dovremo presentare alla Commissione Ue per l'uso delle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund è il raggiungimento degli obiettivi Piano Energia e Clima (Pniec)».

Nel decreto vengono chiariti numerosi aspetti, a partire dai tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la «congruità» dell'intervento rispetto alla spesa. Si possono usare i “prezzari” predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal Dei - Tipografia del Genio Civile. Però, data la varietà degli interventi possibili, non sempre i prezzari sono utilizzabili. In questo caso il tecnico abilitato forma un elenco dei costi in modo analitico.

Ma nella norma vengono poi elencati, negli allegati, tutti i lavori agevolabili, con definizione e percentuale di detrazione, una specie di riassunto ufficiale di grande utilità per orientarsi nella babele degli sconti fiscali dell’ecobonus.

Nel Dm sono state inserite definizioni indispensabili per capire cosa si intenda per «parte comune» dell’edificio (il riferimento è all’articolo 1117 del Codice civile), anche non condominiale, e cosa significhi «edificio unifamiliare» e autonoma funzionalità», in modo che sia chiaro che le unità che si trovano in quelle condizioni potranno eseguire i lavori “trainanti” in autonomia.

In particolare, si parla di parti comuni come di quelle (tetti, muri portanti, eccetera) degli «edifici dotati di più unità immobiliari», senza specificare che queste unità debbano anche essere possedute da una pluralità di proprietari (il che è essenziale per poter parlare di condominio), estendendo quindi la definizione anche a edifici con più unità immobiliari ma unico proprietario.

È stato anche chiarito che le spese vanno pagate con bonifico parlante e che qui, se a pagare sono le persone fisiche, deve sempre risultare «il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».

Il decreto attuativo alza poi l'asticella della prestazione energetica richiesta per accedere alle detrazioni in campo energetico. In particolare, sono forniti nuovi limiti, decisamente più performanti, per i valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti in caso di intervento su edifici esistenti per gli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate, e per la sostituzione degli infissi. Questi valori saranno in vigore non solo per gli interventi che vorranno fruire delle aliquote ordinarie dell'Ecobonus, ma anche per gli interventi che vorranno intercettare la più stimolante aliquota del 110 per cento.

In questa versione finale del decreto è stato poi chiarito, anche a seguito della segnalazione del Sole 24 Ore (si veda il quotidiano del 23 luglio) che i limiti di trasmittanza termica non sono comprensivi dei ponti termici.

In caso contrario sarebbero pressoché escluse tutte le tecnologie se non il solo cappotto esterno, con i limiti imposti a livello urbano in merito all'applicazione ai piani terra dello strato coibente sulla superficie esterna del fabbricato.

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