Urbanistica

Superbonus, da novembre codici distinti per le cessioni e lo sconto in fattura

Spartiacque con i crediti che si possono utilizzare fino a dieci rate annuali

di Luca De Stefani

Per utilizzare in compensazione i crediti derivanti dalle detrazioni del superbonus (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), trasferiti a terzi o ai fornitori con comunicazioni di opzione, rispettivamente, di cessione o di sconto in fattura, inviate all’agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 in poi, i nuovi codici tributo da utilizzare sono il 7708 per le cessioni e il 7718 per lo sconto in fattura. Per i crediti generati da comunicazioni inviate fino al 31 ottobre 2022, invece, si continueranno ad utilizzare i codici 7701 per la cessione e 7711 per lo sconto in fattura.

La novità è contenuta nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2022, n. 71/E, che ha ritenuto opportuno distinguere i crediti derivanti da queste opzioni comunicate dal 1° novembre 2022, rispetto a quelli derivanti da invii effettuati in precedenza, la cui ripartizione temporale in quote costanti (4 o 5 anni) potrebbe essere modificata (in 10 anni), per scelta del cessionario o del fornitore, come previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, decreto Aiuti-quater.

Ripartizione in 10 anni

Secondo l’articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto legge n. 34/2020, il credito d’imposta derivante da bonus edili (non solo al 110%), acquisito dal cessionario o dal fornitore (tramite lo sconto in fattura) deve essere obbligatoriamente «usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione» da parte del contribuente, ad esempio, per il super bonus, in generale, in 4 anni (ovvero in 5 anni per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021).

In deroga a questa regola dell’articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto legge n. 34/2020 (il decreto Aiuti quater parla erroneamente di deroga al «terzo periodo» del comma 3), i crediti d’imposta relativi al super bonus, derivanti dalle comunicazioni inviate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati in compensazione, potranno essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione alle Entrate (ancora non operativa, in quanto manca il decreto attuativo). In ogni caso, anche se si sceglie la ripartizione in 10 anni, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Per distinguere i crediti potenzialmente interessati da questo cambio di ripartizione temporale dagli altri, la risoluzione 71/E ha istituito i due suddetti nuovi codice tributo, da utilizzare per tutti i crediti trasferiti con le prime comunicazioni inviate dopo il 31 ottobre 2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©