Urbanistica

Superbonus, prezzi massimali ad hoc per ogni intervento

Diversi metodi messi a disposizione di chi farà i controlli

di Giorgio Gavelli

Fino ad oggi, chi eseguiva gli interventi agevolati sapeva che doveva rispettare i limiti massimi di spesa o di detrazione fissati dalla norma specifica, in quanto l’eccedenza non sarebbe stata agevolata. In proposito l’allegato 1 al decreto fornisce uno schema riepilogativo di sicura utilità, aggiornato con il superbonus del 110 per cento. Ora vanno verificati anche i “paletti” dei costi specifici del decreto.

L’articolo 119, comma 13, lettera a), del Dl Rilancio, stabilisce (ai fini dell’ecobonus 110%) che i «i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14» del Dl 63/2013 «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati», asseverazione che, peraltro, va inviata all’Enea.

Anche per il sismabonus al 110%, la successiva lettera b) del comma 13 prevede per i professionisti incaricati l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

In entrambi i casi, viene anche previsto che il soggetto che rilascia il visto di conformità (obbligatorio in caso di cessione del credito o di sconto in fattura) verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Il nuovo decreto, comunque, una volta entrato in vigore, ha effetto anche sui lavori di risparmio energetico che non fruiscono del superbonus.

Ma come si applicano i “paletti” ai costi dei singoli interventi?

Il decreto prevede che, fermi restando i limiti generali fissati dalle norme agevolative, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi volti all’ecobonus è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (non previsti, invece, per il simabonus). Il tecnico asseveratore attesta che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con il Ministero.

In alternativa a questi prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise e allegati al Decreto (allegato I), che possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari locali. Questi valori vanno intesi al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Ecco che, se questi criteri portano a determinare un costo massimo dell’intervento inferiore al massimale di spesa previsto dal Dl 34/2020, le spese sostenute dal contribuente, per essere agevolabili, devono rispettare il parametro più basso, altrimenti per il tecnico o il fornitore/installatore (quando previsto) sarà impossibile asseverare l’intervento.

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