Urbanistica

Superbonus: proroga breve al 30 giugno 2022, ma i lavori possono finire a dicembre (con Sal al 60%)

Inclusi i sottotetti. Proroga al tutto il 2022 solo per riqualificare e mettere in sicurezza edifici Iacp

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di Marco Mobili

Per il superbonus del 110% arriva una proroga breve al 30 giugno 2022 ma con una finestra fino al termine dell'anno per completare i lavori già avviati nel primo semestre e siano stai effettuati per almeno il 60 per cento. Attenzione però: il credito d'imposta in questo caso si potrà utilizzare in quattro anni e non in cinque come prevede il decreto rilancio. Con un altro emendamento, buone notizie per chi avvia lavori di ristrutturazione: la spesa per accedere al credito d'imposta del 50% per l'acquisto di mobili sale da 10mila a 16mila euro. A tenere banco fino all'ultimo in commissione Bilancio è stato comunque l'emendamento con cui è stato modificato in più parti il superbonus del 110%.

Con il via libera al correttivo alla legge di bilancio si è chiuso il lungo confronto all'interno della maggioranza con il Movimento 5 Stelle che chiedeva una proroga lunga del 110% almeno fino al 2023. Non dello stesso avviso il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che in questi ultimi giorni non è mai andato oltre il primo semestre del 2022 accettando la possibilità di chiudere i lavori entro il 31 dicembre per chi ha uno Stato di avanzamento lavori aperto. La proroga piena a tutto il 2022 riguarderà invece gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici Iacp.I quali potranno arrivare anche fino al primo semestre 2023 nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 i lavori siano stai effettuati per almeno il 60 per cento. Un'operazione quella sul 110% che già così pesa sulle casse dello Stato per oltre 7 miliardi di euro e che obbliga il Governo a chiudere il correttivo approvato ieri subordinando l'efficacia delle proroghe all' approvazione «da parte del Consiglio dell'Unione Europea» e agli obbligo di monitoraggio in corso d'opera che guidano tutti le iniziative finanziate dal Recovery Fund.

Sul 110%, però, l'emendamento non riscrive solo il calendario. Si amplia anche l'ambito di applicazione prevedendo che il superbonus possa applicarsi alla coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo sottotetto eventualmente esistente. Sulla definizione di unità immobiliare indipendente viene precisato che questa possa trovare applicazione ai fini del 110% anche quando è dotata di almeno uno dei manufatti di proprietà esclusiva tra l'impianto di approvvigionamento dell'acqua, quello per il gas e per l'energia elettrica, nonché l'impianto di climatizzazione invernale. Fino ad oggi per ottenere il superbonus i tre impianti dovevano coesistere. Altra estensione della maxi agevolazione è quella riservata agli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, purché il termine degli interventi di efficientamento raggiungano una classe energetica in fascia A.

Riscritta completamente la detrazione del 110% per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. Il bonus che sarà riconosciuto se legato a uno degli interventi trainanti viene riconosciuto in specifici limiti di spesa: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per gli edifici funzionalmente indipendenti; 1.500 euro per le unità plurifamiliari o condomini che installano fino a 8 colonnine; 1200 euro per i condomini che installano più di otto infrastrutture per la ricarica elettrica. Molto attesa era anche l'apertura del 110% per l'unico proprietario di intero edificio con più unità accatastate distintamente (al massimo 4), così come il riconoscimento del 110% per i lavori di superamento delle barriere architettoniche per disabili e ultrasessantacinquenni. Due aspetti sinora negati dalle Entrate e ora ammessi. Sulle assemblee condominiali viene poi previsto che siano valide le delibere dell'assemblea (maggioranza dei presenti che rappresenti almeno un terzo dei millesimi) per imputare solo ad alcuni condòmini l'intera spesa, purché questi ultimi siano espressamente d'accordo.

Tra le prescrizioni previste dalla nuova disciplina del Superbonus arriva l'obbligo di esporre presso il cantiere dove si effettuano gli interventi un cartello con la scritta «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, Superbonus 110%, per interventi di efficienza energetica e/o interventi antisismici». Novità infine anche per i professionisti che rilasciano attestazioni o asseverazioni. La polizza assicurativa deve prevedere, tra l'altro, un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista se necessario, e per garantire un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anche questa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

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