Urbanistica

Superbonus, sprint di marzo per blindare il 110%: l'elenco dei documenti per le unifamiliari

Il Durc di congruità dovrà essere rilasciato dall’impresa al committente prima del saldo dei lavori edili (al 110% o meno)

di Luca De Stefani e Giuseppe Latour

Un’asseverazione sui requisiti tecnici degli interventi. Una seconda asseverazione sulla congruità delle spese sostenute. L’attestato di prestazione energetica finale per verificare, a confronto con l’Ape iniziale, il miglioramento di almeno due classi energetiche. E la comunicazione all’Enea, con i suoi allegati. Sono i documenti chiave da completare per chiudere la procedura del super ecobonus. Per blindare il 110%, però, non dovranno arrivare in tutti i casi entro il prossimo 31 marzo.

Chi sta effettuando lavori su unità immobiliari unifamiliari (le villette) o su unità indipendenti può mantenere il 110% per le spese effettuate fino al 31 marzo 2023 nel caso in cui, entro il 30 settembre 2022, abbia effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo. La possibile proroga di questo termine, infatti, sembra tramontare. La scadenza del 31 marzo - va ricordato - riguarda, in prima battuta, i pagamenti che devono essere effettuati con bonifico parlante, per poter beneficiare in dichiarazione dei redditi o nel 730 della detrazione del superbonus del 110%, indipendentemente dall’effettuazione dei lavori (che dovranno comunque terminare in un momento successivo). In questi casi (cioè quando non ci sia opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito), la fine dei lavori può arrivare anche oltre il 31 marzo 2023.

In caso di cessione del credito e di sconto in fattura, invece, sarà necessario sia avere pagato i lavori che averli effettuati entro il 31 marzo. Perché, prima di inviare alle Entrate l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (entro il 16 marzo 2023 per le spese pagate nel 2022), è necessario presentare all’Enea (per i lavori di riqualificazione energetica) o al Comune (per la messa in sicurezza antisismica) le asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità delle spese, che presuppongono l’esecuzione delle opere.

Passiamo ai documenti. Per beneficiare del super ecobonus, i tecnici abilitati devono rilasciare al termine dei lavori (o per ogni stato di avanzamento, in caso di opzioni): un’asseverazione che attesti i requisiti tecnici previsti dal decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020 e un’asseverazione di congruità delle spese. Tutte e due queste asseverazioni (requisiti tecnici e congruità) sono contenute negli allegati al decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, l’allegato 1 per lo «stato finale» e l’allegato 2 per i «Sal». Una volta sottoscritti questi documenti, una loro copia in pdf deve essere trasmessa in via telematica all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Attenzione, però: nel caso in cui il 110% vada in detrazione, e quindi entro marzo vadano fatti solo i pagamenti, la fine lavori potrà arrivare anche più avanti. E, quindi, potranno arrivare dopo anche le asseverazioni. Nel caso in cui, invece, si proceda attraverso la cessione o lo sconto in fattura, bisognerà completare i lavori entro il 31 marzo e comunicare all’Enea le asseverazioni entro 90 giorni. Serve, poi, anche l’Ape finale per verificare, a confronto con l’Ape iniziale, il miglioramento di due classi energetiche.

Nulla vieta, però, di terminare (e di pagare) successivamente al 31 marzo i lavori agevolati con bonus diversi da quelli agevolati con il superbonus. È possibile, in questi casi, comunicare le opzioni di cessione e sconto, per il totale dei lavori al 110%, alle Entrate, senza dovere per forza aver già comunicato la fine dei lavori complessivi allo sportello unico del Comune. In pratica, è possibile posticipare l’effettuazione dei lavori relativi agli interventi non agevolati con il 110%.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui la Cilas o la Scia prevedano manutenzioni straordinarie o ristrutturazione agevolate con bonus minori, come il rifacimento del bagno o l’apertura di una porta interna. In questi casi, l’effettuazione di questi lavori potrà proseguire dopo il 31 marzo 2023, senza pregiudicare la fine dei lavori agevolati con il super ecobonus o il super sismabonus. Naturalmente, in questo caso dovranno essere predisposte e presentate tutte le asseverazioni tecniche e di congruità dei prezzi, riferite alla data del 31 marzo 2023.

La pratica finale all’Enea per il 110% può, quindi, essere predisposta prima della fine complessiva dei lavori (bonus minori inclusi), a patto che siano terminati tutti gli interventi a cui si riferisce (ad esempio, il cappotto, gli infissi, l’impianto di riscaldamento) e che siano stati effettuati tutti gli altri adempimenti necessari relativi all’Ape finale, al computo metrico e alla relazione tecnica del termotecnico, oltre che alla dichiarazioni di conformità degli impianti prevista dal Dm n. 37/2008 e al libretto di impianto (questi ultimi due documenti vanno conservati).

Infine, il Durc di congruità dovrà essere rilasciato dall’impresa al committente prima del saldo dei lavori edili (al 110% o meno): se il saldo avverrà dopo il 31 marzo, perché riferito a bonus minori, dovrà essere rilasciato in questa sede.

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