Urbanistica

Superbonus, visti di conformità blindati dalle autocertificazioni

Il Consiglio nazionale dei commercialisti pubblica le check list, essenziali per sconti in fattura e cessioni

di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Arrivano le attese check list per il rilascio del visto di conformità, previsto dal comma 11 dell'articolo 119 del Dl 34/2020 nel caso in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito del superbonus 110% (il visto non occorre per chi mantiene la detrazione). Nel documento diffuso ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dalla relativa Fondazione (si veda anche la guida «Il 110% e tutti i bonus per la casa» allegata al Sole 24 Ore di ieri) sono sintetizzati i controlli che i professionisti abilitati sono chiamati a effettuare per il corretto rilascio dell'attestazione di conformità, in base all'articolo 35 del Dlgs 241/1997. La norma richiede che il visto abbia ad oggetto «i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi» e sia rilasciato, oltre che dai responsabili Caf di cui all'articolo 32 del Dlgs 241/1997, dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; dai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. In considerazione della diversità delle situazioni, le check list sono differenziate, a seconda che gli interventi meritevoli del 110% - trainanti e trainati - riguardino il risparmio energetico (ecobonus) di cui ai primi tre commi dell'articolo 119 o la riduzione del rischio sismico (sismabonus) di cui al comma 4.

Entrambe le liste prevedono che la certificazione possa essere rilasciata a fine lavori o in occasione degli stati di avanzamento lavori, che non possono essere più di due per ciascun intervento. Ciascuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento complessivo.Oggetto di attenzione è la presenza dei requisiti di legge, con riferimento a: soggetto beneficiario; immobile su cui è effettuato l'intervento (con indicazioni dei documenti da acquisire, come la visura, le ricevute di pagamento dell'Imu, la delibera condominiale), il titolo amministrativo, i documenti di spesa e relativi pagamenti e la tipologia di intervento – trainante o trainato – tra quelli richiamati dall'articolo 119 del decreto Rilancio. Segue, poi, la parte dedicata alla verifica del rilascio da parte dei soggetti competenti delle asseverazioni tecniche e delle attestazioni di congruità della spesa, della presenza della polizza assicurativa prevista dal comma 14, nonché della documentazione specifica richiesta dai singoli interventi (ad esempio, per l'ecobonus, comunicazione all'Enea, Ape ante e post intervento).

Viene richiesto di verificare il consenso del cessionario del credito o del fornitore allo sconto, ed è raccomandata l'acquisizione di una serie di autocertificazioni del contribuente su temi che difficilmente il professionista potrebbe verificare di persona (rispetto del limite massimo di detrazione tra i vari soggetti beneficiari, non utilizzo dell'immobile nell'ambito dell'attività d'impresa).Il documento non lo dice, ma si ritene che, come già accade per i visti di conformità apposti sui modelli dichiarativi, le verifiche richieste all'attestatore siano di natura formale (si veda anche l'altro articolo). Infatti, come sostenuto dalla circolare 7/E/2015, «la verifica non comporta valutazioni di merito, ma il riscontro formale della corrispondenza dei dati esposti alla relativa documentazione», tenendo sempre presente che «la responsabilità in capo al Caf o al professionista sorge solo in caso di visto infedele ed è espressamente esclusa qualora l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente». Altri temi non trattati (forse perché saranno oggetto di futuri documenti): l'aspetto sanzionatorio nonché una indicazione di massima sul compenso adeguato. Va ricordato, infine, che il professionista che rilascia il visto è ordinariamente anche il soggetto che trasmette all'agenzia il modello di opzione di cui al provvedimento dell'8 agosto scorso.

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