Fisco e contabilità

Svolta a sorpresa delle Entrate: tasse più leggere sui premi in busta paga

L'interpello 223/2021 modifica l'interpretazione del fisco sui compensi extra

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Ancora caos sulla tassazione dei compensi derivanti dai contratti decentrati. Il balletto tra tassazione ordinaria e separata non trova una risposta definitiva.

La questione è stata riaffrontata dall’agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 223/2021. Ma la posizione è dirompente se calata nella realtà della Pa.

Il problema nasce dalla consolidata interpretazione dell’Agenzia, secondo cui gli emolumenti erogati fisiologicamente nell’anno successivo, se riferiti a prestazioni effettuate nell’anno precedente, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria. In passato, il caso tipico era rappresentato dal pagamento della premialità legata al raggiungimento di obiettivi, che possono essere valutati solo a posteriori.

Con l’interpello le Entrate sembrano aver cambiato rotta in presenza di contratto decentrato. Il Tuir prevede per l'applicazione della tassazione separata due fattispecie: le situazioni giuridiche e quelle di fatto. Tra le prime vanno annoverate le leggi, i contratti collettivi, le sentenze e gli atti amministrativi sopravvenuti, le seconde sono rappresentate da tutte le ipotesi in cui il ritardo non dipenda dalla volontà delle parti o non sia fisiologico.

La novità consiste nel fatto che in presenza di cause giuridiche, tra le quali si annovera il contratto decentrato, i compensi relativi ad annualità precedenti vanno sempre assoggettati a tassazione separata, senza alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo.

Partendo da questo presupposto, l’Agenzia, esplicitamente, conferma l'applicazione della tassazione separata «ai compensi incentivanti la produttività» che derivino «da contrattazione articolata di ente». Nella Pa i compensi per la performance sono subordinati alla stipula di un contratto decentrato. Ne consegue che la tassazione agevolata sia la disciplina naturale.

Decisamente meno chiara la posizione dell'Agenzia sulle progressioni economiche orizzontali e i compensi per l’avvocatura, per i quali viene affermato che la tassazione separata si applica solo in presenza di «una delle cause di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir», senza nulla evidenziare in ordine alla presenza o meno di un contratto decentrato.

Ma se la regola della tassazione separata si applica alla produttività conseguente ad un contratto decentrato, per quale motivo ci si dovrebbe discostare da tale modalità di tassazione per gli arretrati da progressioni, i quali, a loro volta, trovano fondamento nello stesso contratto?

Decisamente più complessa la questione relativa ai compensi per l'avvocatura.

E volendo allargare il discorso, richiamando l’articolo 40 del Dlgs 165/2001, tutti i compensi spettanti al dipendente pubblico devono trovare il fondamento in una norma di legge o di contratto.

Quindi, in presenza di arretrati, anche fisiologicamente corrisposti nell’anno successivo, come si può giustificare la tassazione ordinaria?

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